Contro l'estratto del ruolo ricorso alla Commissione tributaria - QdS

Contro l’estratto del ruolo ricorso alla Commissione tributaria

Michela Forastieri

Contro l’estratto del ruolo ricorso alla Commissione tributaria

martedì 20 Ottobre 2015

Sentenza n. 19704/15 Sezioni Unite della Cassazione: quando il contribuente non riceve la notifica della cartella di pagamento. Diversamente sarebbe del tutto compromesso il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale

PALERMO – La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 19704 del 2 ottobre scorso, ha affermato che l’estratto del ruolo può essere impugnato tutte le volte in cui il contribuente non riceve la notifica della cartella di pagamento e ne viene  a conoscenza solo dopo avere richiesto all’Agente della Riscossione il documento riepilogativo dei propri debiti.
Si tratta di una sentenza clamorosa, perchè sovverte il vecchio orientamento secondo il quale poteva essere impugnato il ruolo e la cartella di pagamento, ma non l’estratto del ruolo. Un principio, quest’ultimo,  che, nonostante una dottrina ed una giurisprudenza ondivaga, sembrava ormai sufficientemente consolidato.
Si ricorda che l’articolo 19 del Decreto legislativo 546/92 (Contenzioso Tributario) elenca tutti gli atti fiscali contro i quali è ammesso il ricorso presso la Commissione tributaria. Tra questi c’è anche la cartella di pagamento ed il ruolo, anche se, come è noto, il ricorso contro questi due atti è ammesso solo per vizi proprio oppure quando il ruolo e la cartella non sono stati preceduti dalla notifica dell’atto “prodromico”, ossia dell’atto amministrativo di competenza dell’Ente impositore.
L’interpretazione restrittiva di questa disposizione ha sempre portato a credere che solo il ruolo e la cartella potevano essere oggetto di impugnazione, e non l’estratto ruolo il quale è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge trattandosi  semplicemente di un elaborato informatico prodotto dall’Agente della Riscossione su richiesta del debitore.
Seguendo questa interpretazione restrittiva, però,  il contribuente che non ha ricevuto non solo la notifica dell’avviso dell’ufficio ma nemmeno quella della cartella di pagamento, non avebbe alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni sulla illegittimità della pretesa fiscale, se non attendendo il primo atto esecutivo, ossia aspettando l’iscrizione dell’ipoteca sulla propria casa, il pignoramento del suo conto corrente o le ganasce fiscale sulla propria autovettura, con le evidenti gravi conseguenze di diversa natura.
Alcuni contribuenti, pertanto, hanno contestato questa interpretazione ritenendo di potere proporre ricorso contro l’estratto ruolo entro sessanta giorni dal giorno in cui ne vengono in possesso, ossia dalla data di stampa del documento da parte dell’Agente della Riscossisone.
Come già detto, la dottrina e la giurisprudenza non sono state sempre d’accordo. Qualche volta si è ritenuto di potere concordare con la tesi della impugnabilità, altre volte con quella che limita la possibilità del ricorso alle precise fattispecie previste dal sopra citato articolo 19 del D.leg/vo 546/92 (che non prevede l’estratto del ruolo).
Anche la Cassazione ha emesso sentenze di segno diverso, tanto che, alla fine, la questione è stata portata all’esame delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Da qui la citata sentenza del 2 ottobre scorso, con la quale la Cassazione ha posto fine alla querelle affermando l’impugnabilità dell’estratto ruolo.
Le Sezioni Unite, più in particolare, hanno precisato che il caso in esame attiene sostanzialmente alla questione della ammissibilità dell’impugnazione della cartella invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo.
In pratica, il contribuente, nell’impugnare l’ “estratto”, intende in questo caso ricorrere contro il contenuto dei documenti che lo stesso estratto ruolo evidenzia e che non ha mai avuto regolarmente notificato. Diversamente, infatti, verrebbe compromesso il suo diritto a non vedere, senza motivo, compromesso, ritardato, reso più difficile o più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale.

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