ROMA – Con il Dlgs n. 221 del 30 dicembre 2023, in attuazione della legge 111 del 9 agosto 2023, il Governo ha modificato parzialmente il Dlgs n. 128 del 5 agosto 2015, ossia l’insieme di norme riguardanti la “cooperative compliance” (l’adempimento collaborativo), principalmente allo scopo di allargarne il raggio di azione, anche aumentando gli effetti premiali.
Questo particolare regime, volontario, egregiamente illustrato nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, è stato istituito con il citato Dlgs n. 128/2015 (“Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”) per i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ossia un sistema che consenta di conoscere in anticipo il rischio che si corre nell’operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
Il suo obiettivo è essenzialmente quello di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, principalmente aumentando la “certezza del diritto”, attuando un dialogo preventivo e costante con il contribuente su elementi di particolare importanza, compresa l’anticipazione del controllo, dialogo finalizzato, anche attraverso una comune valutazione delle situazioni fiscalmente rilevanti, alla rilevazione di situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prevenendo anticipatamente alla soluzione di potenziali controversie fiscali. I contribuenti che aderiscono al regime sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Parliamo, comunque, di un regime al quale, come già detto, si può accedere volontariamente e solo a determinate condizioni.
Si tratta di condizioni soggettive ed oggettive.
Per quanto riguarda le condizioni soggettive, la legge (l’articolo 7 del D. Lgs 128/2015, anch’esso modificato dal D.Legislativo 221/23), prevede che si tratti:
È consentito, comunque, l’ingresso per “trascinamento” da parte dei soggetti appena elencati dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge “funzioni di indirizzo” sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali.
Il regime dei cooperative compliance è consentito pure se la società che svolge funzioni di indirizzo, come precedentemente definite, ha presentato domanda per il progetto pilota e non possiede i requisiti dimensionali, le imprese appartenenti al medesimo gruppo avranno accesso al regime con il limite dimensionale del miliardo e potranno a loro volta far entrare per “trascinamento” la società che ha presentato domanda.
Per quanto riguarda le condizioni oggettive, la legge (articolo 4 del D. Lgs 128/2015, sempre dopo le modifiche del recente Decreto Legislativo di attuazione della delega fiscale), prevede che i soggetti che vogliono aderire devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax Control Framework), in grado, cioè, di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali, un sistema che, più in particolare presenti i seguenti requisiti essenziali:
Strategia fiscale, Ruoli e responsabilità, Procedure Monitoraggio, Adattabilità al contesto interno ed esterno, Relazione agli organi di gestione.
Una delle modifiche apportate dal più volte menzionato D.Legislativo 221/23 riguarda proprio la misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale del contribuente, indicato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 128/2015, requisito che dovrà essere certificato anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli Avvocati o dei dottori Commercialisti ed esperti contabili.
L’articolo 6 del D. Lgs 128/2015 prevede diversi effetti di natura premiale, alcuni introdotti con il Decreto 221/23, per le imprese che intendono aderire al regime quali:
Con il provvedimento del 9 marzo 2022 , l’Agenzia ha ampliato le competenze in materia di adempimento collaborativo di alcune Direzioni Regionali, tra le quali anche la Sicilia, potenziandone il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva degli “Uffici Grandi contribuenti” delle direzioni regionali, Uffici che hanno competenza su contribuenti (di rilevanti dimensioni) con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro. Tale attività, a livello regionale serve di supporto dell’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale.