Fisco e regime di adempimento collaborativo - QdS

Fisco e regime di adempimento collaborativo

Salvatore Forastieri

Fisco e regime di adempimento collaborativo

sabato 10 Febbraio 2024

Dlgs n. 221 del 2023: il contribuente può accedervi su base volontaria ma soltanto a determinate condizioni. Sono necessari volume d’affari non inferiore al miliardo di euro e sistema di controllo e gestione del rischio fiscale

ROMA – Con il Dlgs n. 221 del 30 dicembre 2023, in attuazione della legge 111 del 9 agosto 2023, il Governo ha modificato parzialmente il Dlgs n. 128 del 5 agosto 2015, ossia l’insieme di norme riguardanti la “cooperative compliance” (l’adempimento collaborativo), principalmente allo scopo di allargarne il raggio di azione, anche aumentando gli effetti premiali.

Questo particolare regime, volontario, egregiamente illustrato nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, è stato istituito con il citato Dlgs n. 128/2015 (“Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”) per i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ossia un sistema che consenta di conoscere in anticipo il rischio che si corre nell’operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.

Dialogo preventivo e costante col Fisco

Il suo obiettivo è essenzialmente quello di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, principalmente aumentando la “certezza del diritto”, attuando un dialogo preventivo e costante con il contribuente su elementi di particolare importanza, compresa l’anticipazione del controllo, dialogo finalizzato, anche attraverso una comune valutazione delle situazioni fiscalmente rilevanti, alla rilevazione di situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prevenendo anticipatamente alla soluzione di potenziali controversie fiscali. I contribuenti che aderiscono al regime sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Parliamo, comunque, di un regime al quale, come già detto, si può accedere volontariamente e solo a determinate condizioni.

A quali condizioni si può aderire

Si tratta di condizioni soggettive ed oggettive.

Le condizioni soggettive

Per quanto riguarda le condizioni soggettive, la legge (l’articolo 7 del D. Lgs 128/2015, anch’esso modificato dal D.Legislativo 221/23), prevede che si tratti:

  • per gli anni 2022, 2023 e 2024, di soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro;
  • di soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo;
  • di imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
  • di soggetti che fanno parte del Gruppo Iva di imprese già ammesse al regime (d.l. n 119/2018 ), indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

È consentito, comunque, l’ingresso per “trascinamento” da parte dei soggetti appena elencati dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge “funzioni di indirizzo” sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali.

Il regime dei cooperative compliance è consentito pure se la società che svolge funzioni di indirizzo, come precedentemente definite, ha presentato domanda per il progetto pilota e non possiede i requisiti dimensionali, le imprese appartenenti al medesimo gruppo avranno accesso al regime con il limite dimensionale del miliardo e potranno a loro volta far entrare per “trascinamento” la società che ha presentato domanda.

Per quanto riguarda le condizioni oggettive

Per quanto riguarda le condizioni oggettive, la legge (articolo 4 del D. Lgs 128/2015, sempre dopo le modifiche del recente Decreto Legislativo di attuazione della delega fiscale), prevede che i soggetti che vogliono aderire devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax Control Framework), in grado, cioè, di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali, un sistema che, più in particolare presenti i seguenti requisiti essenziali:
Strategia fiscale, Ruoli e responsabilità, Procedure Monitoraggio, Adattabilità al contesto interno ed esterno, Relazione agli organi di gestione.

Una delle modifiche apportate dal più volte menzionato D.Legislativo 221/23 riguarda proprio la misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale del contribuente, indicato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 128/2015, requisito che dovrà essere certificato anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli Avvocati o dei dottori Commercialisti ed esperti contabili.

Effetti premiali, cosa dice l’art. 6

L’articolo 6 del D. Lgs 128/2015 prevede diversi effetti di natura premiale, alcuni introdotti con il Decreto 221/23, per le imprese che intendono aderire al regime quali:

  • Riduzione di due anni dei termini di decadenza, previsti, sia in materia di accertamento imposte dirette che in materia di Iva, quando il sistema integrato di misurazione del rischio è certificato da professionisti abilitati.
    Ulteriore riduzione di un anno dei termini di decadenza, quando viene rilasciata la certificazione tributaria di cui all’articolo 36 del D.Leg/vo 241/97 (certificazione tributaria di natura sostanziale rilasciata revisori contabili iscritti agli albi professionali).
  • Procedura abbreviata di interpello preventivo nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta.
  • Applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa.
  • Non applicazione delle sanzioni nei casi in cui il contribuente che ha aderito al regime, prima della scadenza o della data di presentazione della dichiarazione fiscale comunichi all’Agenzia delle Entrate mediante interpello, i rischi fiscali e tenga un comportamento corrispondente a quello comunicato.
  • Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.
  • Non sono punibili le condotte di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazioni infedeli), dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.

Cooperative compliance

Con il provvedimento del 9 marzo 2022 , l’Agenzia ha ampliato le competenze in materia di adempimento collaborativo di alcune Direzioni Regionali, tra le quali anche la Sicilia, potenziandone il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva degli “Uffici Grandi contribuenti” delle direzioni regionali, Uffici che hanno competenza su contribuenti (di rilevanti dimensioni) con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro. Tale attività, a livello regionale serve di supporto dell’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale.

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