Fisco

Focus sulle novità del Decreto correttivo 108/2024

Come già evidenziato dalle pagine di questo quotidiano, nella Gazzetta ufficiale del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il Dlgs n. 108, in vigore dal 6 agosto, contenente, oltre alla proroga al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della quinta rata della rottamazione quater, anche disposizioni integrative e correttive in materia di adempimento collaborativo, di semplificazione degli adempimenti tributari e di modifica di alcuni punti riguardanti il concordato preventivo biennale e il redditometro.

Liquidazione e controllo automatico delle dichiarazioni

Dopo l’articolo 1, che tratta delle ipotesi di dichiarazioni infedeli rilasciate i fini dell’applicazione del regime di “adempimento collaborativo” e l’articolo 2, che tratta della modifica di alcuni adempimenti tributari, molto importante è la disposizione contenuta all’art. 3 del Decreto, ossia quella che amplia, portandolo da trenta a sessanta giorni, il termine di versamento delle somme richieste, a norma degli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73 e dell’articolo 54 bis del Dpr 633/72, a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

Con riguardo al concordato preventivo biennale, l’art. 4 apporta alcune modifiche stabilendo che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Solo per il primo anno di applicazione, quindi anche per il 2024, il termine per l’adesione coincide con quello previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine fissato “a regime” al 31 ottobre dell’anno successivo all’annualità di riferimento. Viene pure stabilito che per accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non devono avere debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, o debiti contributivi, “definitivi”, ossia non soggetti ad impugnazione, tranne quelli il cui ammontare complessivo residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.

Inoltre, all’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo 13 del 12 febbraio 2024, tra le “cause di esclusione”, è aggiunta pure quella costituita dalla circostanza di aver conseguito, nell’esercizio di impresa, arte o professione, nel periodo precedente a quello al quale la proposta di concordato si riferisce, redditi in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio di impresa, arte e professioni, nonché quella di essersi verificate operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche nella compagine sociale quando il contribuente è una società o un’associazione.

Ulteriori novità

Sempre con riguardo al “concordato biennale”, lo stesso articolo 4 del decreto prevede un’altra importante novità. Prevede, infatti, così come già anticipato da questo quotidiano, che, evidentemente per rendere meno pesante l’imposta che potrebbe scaturire dal nuovo reddito concordato (ossia sulla la differenza rispetto a quello del 2023), una sorta di flat tax “differenziale”, opzionale, ossia un’imposta, da versare entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, la quale, anziché essere applicata con le normali aliquote, si applica tenendo conto di percentuali correlate al punteggio Isa del contribuente. Con un punteggio da 8 a 10 si applica l’aliquota del 10 per cento, da 6 a 7 il 12% e con un punteggio inferiore a 6 si applica l’aliquota del 15 per cento. Per i forfettari la flat tax (opzionale) è stabilita nella misura del 10% (al posto della normale aliquota del 15%) e del 3% (al posto del 5%) in caso di start up. Anche in questo caso, l’imposta va versata entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Con specifico riguardo ai “forfettari” che applicano il concordato, alle cause di esclusione previste originariamente dall’articolo 32 del Dlgs 13/24, è aggiunta quella costituita dalla circostanza di avere conseguito un ammontare di ricavi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 190 del 1994, maggiorato del 50%.

Le modifiche previste per il redditometro

L’articolo 5 del Decreto prevede alcune modifiche al cosiddetto redditometro limitandone l’ambito applicativo rispetto alla originaria e generalizzata formulazione. Viene stabilito, più in particolare, che ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo, occorre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, sia superiore per almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo (aggiornato ogni due anni sulla base dei dati Istat).

Il Decreto correttivo n. 108, come già detto, all’art. 6 prevede il tanto atteso differimento, al prossimo 15 settembre, del termine di pagamento della rata della rottamazione quater la cui scadenza, a prescindere dalla “lieve tolleranza”, era in scadenza in data 31 luglio 2024.