Con la legge 257 del 1992, l’Italia è stata uno dei primi paesi al mondo a vietare l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, l’utilizzo, la commercializzazione e l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono. Sebbene la sua grave nocività per la salute sia accertata da tempo, la “questione amianto” non può ancora essere considerata chiusa.
Per la sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa, questo materiale è stato largamente utilizzato per quasi 50 anni per la coibentazione di edifici, tetti e navi, come materiale da costruzione per l’edilizia – sotto forma di composito fibro-cementizio per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici e canne fumarie – ma anche per produrre indumenti e parti meccaniche. Di conseguenza, nonostante massicce operazioni di smaltimento, oggi continua a essere presente in moltissimi edifici, macchinari e manufatti. Come emerge dai dati dell’Istituto assicurativo, nel 2019 i malati ai quali è stata riconosciuta una malattia asbesto-correlata sono stati 1.638, di cui 535 casi mortali.
L’Inail svolge un ruolo centrale nella lotta all’amianto e, oltre agli indennizzi in favore dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate e dei loro superstiti, ne gestisce le problematiche negli ambiti della prevenzione, nell’accertamento dell’esposizione qualificata, nel sostegno economico ai piani di smaltimento delle imprese e nel controllo della situazione delle discariche, con politiche strategiche strutturali a breve, medio e lungo termine, che comprendono anche una costante attività di ricerca scientifica.
Tra gli strumenti utilizzati dall’ Inail per garantire la tutela dei lavoratori rientra anche la prestazione aggiuntiva finanziata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Ente dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007). Si tratta di un ulteriore indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all’esposizione all’amianto e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti. Dal 1° gennaio 2021, la prestazione aggiuntiva alla rendita è stata “stabilizzata” nella misura complessiva del 15% della rendita in godimento. La legge di bilancio 2021 ha stanziato 39 milioni di euro per far fronte al pagamento della prestazione aggiuntiva in favore dei lavoratori esposti all’amianto. La prestazione aggiuntiva viene corrisposta mensilmente insieme al rateo di rendita. Dalla stessa data, anche la prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi è stata “stabilizzata”, così come il suo ammontare, fissato a 10.000 euro.
La legge di bilancio 2021, infatti, ha esteso in modo permanente i benefici del fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma non professionale che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale. In particolare, ai malati di mesotelioma per esposizione familiare o ambientale non professionale spetta una prestazione una tantum di importo fisso pari a 10.000 euro, da corrispondere su istanza dell’interessato o, in caso di decesso, dei suoi eredi. L’esposizione familiare è comprovata se il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia, in particolare, deve essere compatibile con i periodi della convivenza. In assenza di esposizione familiare, invece, l’esposizione ambientale è comprovata se il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare istanza alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite posta elettronica certificata (Pec), apposita sulla modulistica (Mod. 190), con cui autocertifica i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi che provano l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale. L’istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, per consentire la valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione – familiare o ambientale – all’amianto con l’insorgenza della patologia. Se a presentare l’istanza sono gli eredi di un malato di mesotelioma non professionale, la prestazione una tantum deve essere richiesta da uno solo di loro entro 90 giorni dalla data del decesso.
Quindi, ricapitolando, per i lavoratori già titolari di rendita per patologie asbesto-correlate e per i loro superstiti, la prestazione aggiuntiva è liquidata d’ufficio dall’Inail. Invece, nel caso di malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, la prestazione una tantum deve essere richiesta compilando la modulistica prevista (Mod. 190). Nel caso in cui i lavoratori ne abbiano necessità, possono richiedere, per lo svolgimento delle pratiche, l’assistenza dei Patronati che, per legge, tutelano i diritti dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita.