Lavoro

“Incentivo Donne”, in Sicilia funziona

ROMA – Una agevolazione contributiva che prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

In Sicilia sta funzionando molto bene

Questo è “Incentivo donne”, e in Sicilia sta funzionando molto bene. Secondo i dati forniti dall’Inps, nel primo trimestre 2023, sono state 1.216 le donne siciliane assunte usufruendo di questo incentivo; tale numero porta la Regione al sesto posto nella classifica nazionale, superata dalla Lombardia, a 2.894 assunzioni, la Campania a 2.348, la Puglia con 1.694 contratti, il Lazio a 1.630 e il Piemonte a 1.391. I numeri peggiori, invece, sono stati registrati in Valle d’Aosta, con sole 51 assunzioni, e in Molise, con 76 contratti. Per area geografica, gli incentivi sono stati richiesti sostanzialmente in egual misura sia al Nord che al Sud e Isole, mentre il centro segnala numeri più che dimezzati.

Tra il 2020 e il 2022 i numeri degli imprenditori che, a livello nazionale, hanno avuto accesso all’incentivo sono stati in aumento, in particolar modo tra 2020 e 2021, quando sono passati da 59.176 a 97.973, con una percentuale del 65,6%, mentre nel 2022 l’aumento è stato del 2,3%, e hanno interessato, in egual misura, le grandi aziende oltre i 100 dipendenti e le piccole e medie imprese, fino a 15 dipendenti.

Cosa prevede l'”Incentivo Donne”

Il programma nasce dalla legge 92/2012, che stabilisce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi stessi, per le assunzioni declinate al femminile. Successivamente, la legge 178/2020 ha stabilito che per questa agevolazione l’esonero sia pari al 100% per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 (circolare Inps 32/2021). Quest’ultima misura è concessa alle condizioni e ai limiti del così detto Temporary Framework, la cui validità ha avuto termine il 30 giugno dello scorso anno. La durata dell’incentivo è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se il rapporto viene trasformato. La legge di bilancio 2021 aveva riconosciuto l’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La legge di bilancio 2023 ha quindi confermato l’esonero e il limite massimo di importo è stato innalzato a 8.000 euro annui, nella misura in cui l’assunzione determina un incremento occupazionale netto. Sono cumulabili con questa misura l’incentivo per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi (L.407/1990) e l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (L.223/1991). Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente o a chiamata, le prestazioni di lavoro occasionale e i contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare comunicazione all’Inps, avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″; la comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva in cui viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano i controlli formali e attribuiscono esito positivo o negativo alla comunicazione.
L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo.