ROMA – Una agevolazione contributiva che prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.
Questo è “Incentivo donne”, e in Sicilia sta funzionando molto bene. Secondo i dati forniti dall’Inps, nel primo trimestre 2023, sono state 1.216 le donne siciliane assunte usufruendo di questo incentivo; tale numero porta la Regione al sesto posto nella classifica nazionale, superata dalla Lombardia, a 2.894 assunzioni, la Campania a 2.348, la Puglia con 1.694 contratti, il Lazio a 1.630 e il Piemonte a 1.391. I numeri peggiori, invece, sono stati registrati in Valle d’Aosta, con sole 51 assunzioni, e in Molise, con 76 contratti. Per area geografica, gli incentivi sono stati richiesti sostanzialmente in egual misura sia al Nord che al Sud e Isole, mentre il centro segnala numeri più che dimezzati.
Tra il 2020 e il 2022 i numeri degli imprenditori che, a livello nazionale, hanno avuto accesso all’incentivo sono stati in aumento, in particolar modo tra 2020 e 2021, quando sono passati da 59.176 a 97.973, con una percentuale del 65,6%, mentre nel 2022 l’aumento è stato del 2,3%, e hanno interessato, in egual misura, le grandi aziende oltre i 100 dipendenti e le piccole e medie imprese, fino a 15 dipendenti.
Il programma nasce dalla legge 92/2012, che stabilisce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi stessi, per le assunzioni declinate al femminile. Successivamente, la legge 178/2020 ha stabilito che per questa agevolazione l’esonero sia pari al 100% per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 (circolare Inps 32/2021). Quest’ultima misura è concessa alle condizioni e ai limiti del così detto Temporary Framework, la cui validità ha avuto termine il 30 giugno dello scorso anno. La durata dell’incentivo è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se il rapporto viene trasformato. La legge di bilancio 2021 aveva riconosciuto l’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La legge di bilancio 2023 ha quindi confermato l’esonero e il limite massimo di importo è stato innalzato a 8.000 euro annui, nella misura in cui l’assunzione determina un incremento occupazionale netto. Sono cumulabili con questa misura l’incentivo per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi (L.407/1990) e l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (L.223/1991). Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente o a chiamata, le prestazioni di lavoro occasionale e i contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare comunicazione all’Inps, avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″; la comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva in cui viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano i controlli formali e attribuiscono esito positivo o negativo alla comunicazione.
L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo.