Economia

Taglio del cuneo fiscale, ecco a chi spetta e come funziona nel 2023

Novità sul fronte del taglio del cuneo fiscale: l’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, escluso i lavoratori domestici, nella misura del 2% o del 3% a secondo dell’importo dalla retribuzione mensile percepita dal dipendente.

Con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023 l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), fornisce le relative istruzioni operative.

Taglio del cuneo fiscale 2023, misura della riduzione contributiva

La misura della riduzione contributiva in argomento è commisurata alla retribuzione mensile per 13 mensilità nell’anno come segue:

  • in ragione del 3% in caso di una retribuzione mensile non superiore a 1.923;
  • in ragione del 2% in caso di una retribuzione mensile non superiore a 2.692.
    Sulle retribuzioni oltre 2.692 euro mensili non si applica più la presente riduzione, la quale si applicano come segue:
  • su una retribuzione fino a 1.923 euro al mese invece di una aliquota di ritenute del 9.19% si applicherà una aliquota del 6,19% (pari a 9,19 – 3);
  • su una retribuzione fino a 2.692 euro al mese invece di una aliquota di ritenute del 9.19% si applicherà una aliquota del 7,19% (pari a 9,19 – 2).

Il taglio del cuneo fiscale è applicato con riguardo al singolo mese: se in un mese si supera una delle misure retributive dette sopra rispetto agli altri mesi si applica alla retribuzione di tale mese una aliquota differente rispetto agli altri mesi. Ad esempio, se in un determinato mese del 2023 un dipendente percepisce una retribuzione pari a 2.000 euro a seguito di una gratifica una tantum mentre la sua retribuzione per gli altri mesi è pari a 1.500 euro, per il mese in cui ha percepito la gratifica gli sarà applicata una ritenuta previdenziale di 6,10%, mentre negli altri mesi la ritenuta applicatagli sarà del 7,1%.

Nel mese di dicembre – nel quale, di norma, è corrisposta la deduzione tanto sulla retribuzione del mese quanto sulla tredicesima, separatamente. Se, per esempio, la retribuzione è superiore a 1.923 euro ma non superiore a 2.692 euro e la tredicesima mensilità è inferiore al primo di tali importi, sulla prima sarà calcolata una ritenuta prudenziale del 6,19%, mentre sulla seconda sarà calcolata una ritenuta del 7,19%. Nel caso in cui la tredicesima mensilità sia corrisposta mensilmente per ratei assieme alla retribuzione dei singoli mesi – come avviene nel settore edile – su tale rateo si calcola l’aliquota di contributo previdenziale ridotta se lo stesso non è superiore a 160 euro.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time), la riduzione contributiva è parametrata al corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno (full time). Non è previsto taglio del cuneo fiscale nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda prima del corrente 2023 ed il lavoratore riceve degli emolumenti nel 2023, ad esempio il trattamento di fine rapporto (T.F.R.,) e nel caso che il rapporto di lavoro si conclude nel 2023 e il lavoratore interessato riceve emolumenti nell’anno successivo.

Come indicare la riduzione contributiva

La riduzione contributiva va dichiarata nelle denunzie mensili uniemens secondo le istruzioni fornite dall’INPS al paragrafo 7 della citata sua circolare n. 7 dello scorso 24 gennaio 2023.

Compatibilità con gli altri benefici

La riduzione contributiva è cumulabile con tutte le forme di riduzione contributive oggi vigenti, in particolare con l’esonero del 50% dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) dovuti dalle lavoratrici madri del settore privato che sono rientrate al lavoro dopo l’astensione obbligatoria post partum nel corso del 2022, il cui esonero è concesso durante il primo anno di vita del bambino.

Salvatore Freni