Lavoro

Lavoro, tutte le proroghe decise dal decreto milleproroghe

L’art. 11 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cosiddetta legge mille proroghe 2021) ha prorogato, tra gli altri, vari termini in materia lavoristica.

Esaminiamo quali termini vengono prorogati ed a quali date (i commi di seguito citati senza la norma a cui appartengono fanno parte dell’articolo citato sopra).

Termini prorogati al 31 dicembre 2021

Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i seguenti termini:

  • Delle società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017, che entro la data di cui alla premessa si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’art. 8, comma 3, della legge 15aprile 1886, n. 3818 (che prevede la separazione della parte di capitale formata da lasciti e donazioni dal resto dello stesso), il patrimonio patrimonio senza la detta separazione.
  • delle norme che dispongo il rafforzamento dell’attività di  contrasto  del  fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 2);
  • della costituzione di una  Commissione tecnica di studio   sulla classificazione e comparazione, a livello europeo  e  internazionale, della  spesa  pubblica  nazionale  per  finalità  previdenziali e assistenziali (comma 3);
  • dell’ istituzione di una  Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni  soggettive  dei lavoratori e  delle  lavoratrici,  anche  derivanti  dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di  acquisire  elementi  conoscitivi  e  metodologie  scientifiche  a supporto  della  valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale (comma 4).;
  • il termine entro il quale l’INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle  situazioni reddituali dei pensionati della  Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018 incidenti sulla misura o sul  diritto  alle prestazioni  pensionistiche  e  provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (comma 5).

Termini prorogati al 31 marzo 2021

Sono prorogati al 31 marzo 2021 i seguenti termini:

  • delle pubbliche amministrazioni che utilizzano lavoratori socialmente utili a tempo determinato, le quali hanno tempo fino alla data di cui alla premessa per  trasformare il relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La suddetta trasformazione del rapporto di lavoro:
  • spetta ai lavoratori che abbiano effettivamente maturato dodici  mesi  di  permanenza  in  tali  attività  nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
  •    avviene con l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione  e  dei  lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  o  contratti   di   collaborazione coordinata  e continuativa   nonché   mediante   altre   tipologie contrattuali;
  • si può procedere all’assunzione a tempo  indeterminato dei suddetti lavoratori,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo parziale,  nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano  di fabbisogno del personale (comma 10).
  • I termini di  decadenza  per  l’invio  delle  domande  di accesso  ai   trattamenti   di   integrazione   salariale   collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di  trasmissione dei dati necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020 (comma 10-bis).

Termini prorogati al 30 giugno 2021

Sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (relativo ai termini di prescrizione dei contribuzioni  di  previdenza  e  di  assistenza   sociale obbligatoria), sono sospesi dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto (31 dicembre 2020) fino alla data di cui alla premessa  e  riprendono  a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l’inizio  stesso è differito alla fine del periodo, cioè al 30 giugno 2021 (comma 9) .

Termini differiti a data fissa

L’attività di sostenere l’occupazione, di accompagnare  i  processi di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l’80% della  movimentazione  di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in  via eccezionale e temporanea, per un  periodo  massimo  non  superiore  a  cinquantaquattro  mesi, (invece degli originari quarantotto mesi),  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2017, è  istituita  una Agenzia per la somministrazione del lavoro in  porto  e per la riqualificazione professionale,  nella  quale  confluiscono lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, (relativo alla concessione di aree e banchine) autorizzate alla movimentazione dei container che,  alla  data  del  27  luglio  2016, usufruivano di regimi  di  sostegno  al  reddito  nelle  forme  degli ammortizzatori sociali (comma 6).

Salvatore Freni