Lavoro, tutte le proroghe decise dal decreto milleproroghe - QdS

Lavoro, tutte le proroghe decise dal decreto milleproroghe

web-dr

Lavoro, tutte le proroghe decise dal decreto milleproroghe

web-dr |
lunedì 15 Marzo 2021

Rinviati a date diverse vari adempimenti relativi a contributi previdenziali e di occupazione

L’art. 11 del decreto
legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21 (cosiddetta legge
mille proroghe 2021
) ha prorogato, tra gli altri, vari termini in materia
lavoristica.

Esaminiamo quali termini
vengono prorogati ed a quali date (i commi di seguito citati senza la norma a
cui appartengono fanno parte dell’articolo citato sopra).

Termini
prorogati al 31 dicembre 2021

Sono prorogati al 31
dicembre 2021 i seguenti termini:

  • Delle società di mutuo soccorso, già
    esistenti alla data del 3 agosto 2017,
    che entro la data di cui alla premessa si trasformano in associazioni del Terzo
    settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’art.
    8, comma 3, della legge 15aprile 1886, n. 3818 (che prevede la separazione
    della parte di capitale formata da lasciti e donazioni dal resto dello stesso),
    il patrimonio patrimonio senza la detta separazione.
  • delle norme che dispongo il rafforzamento dell’attività di  contrasto  del  fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 2);
  • della costituzione di una  Commissione tecnica di studio   sulla classificazione e comparazione, a livello europeo  e  internazionale, della  spesa  pubblica  nazionale  per  finalità  previdenziali e assistenziali (comma 3);
  • dell’ istituzione di una  Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni  soggettive  dei lavoratori e  delle  lavoratrici,  anche  derivanti  dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di  acquisire  elementi  conoscitivi  e  metodologie  scientifiche  a supporto  della  valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale (comma 4).;
  • il termine entro il quale l’INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle  situazioni reddituali dei pensionati della  Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018 incidenti sulla misura o sul  diritto  alle prestazioni  pensionistiche  e  provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (comma 5).

Termini prorogati al 31 marzo 2021

Sono prorogati al 31 marzo 2021 i seguenti termini:

  • delle pubbliche amministrazioni che utilizzano lavoratori socialmente utili a tempo determinato, le quali hanno tempo fino alla data di cui alla premessa per  trasformare il relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La suddetta trasformazione del rapporto di lavoro:
  • spetta ai lavoratori che abbiano effettivamente maturato dodici  mesi  di  permanenza  in  tali  attività  nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
  •    avviene con l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione  e  dei  lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  o  contratti   di   collaborazione coordinata  e continuativa   nonché   mediante   altre   tipologie contrattuali;
  • si può procedere all’assunzione a tempo  indeterminato dei suddetti lavoratori,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo parziale,  nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano  di fabbisogno del personale (comma 10).
  • I termini di  decadenza  per  l’invio  delle  domande  di accesso  ai   trattamenti   di   integrazione   salariale   collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di  trasmissione dei dati necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020 (comma 10-bis).

Termini prorogati al 30 giugno 2021

Sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini di prescrizione delle contribuzioni  di 
previdenza  e assistenza sociale
obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(relativo ai termini di prescrizione dei contribuzioni  di  previdenza 
e  di  assistenza  
sociale obbligatoria), sono sospesi dalla
data  di 
entrata  in vigore del presente
decreto (31 dicembre 2020) fino alla data di cui alla premessa  e 
riprendono  a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio  durante 
il  periodo  di 
sospensione,  l’inizio  stesso è differito alla fine del periodo,
cioè al 30 giugno 2021 (comma 9) .

Termini
differiti a data fissa

L’attività di sostenere l’occupazione, di accompagnare  i  processi di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l’80% della  movimentazione  di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in  via eccezionale e temporanea, per un  periodo  massimo  non  superiore  a  cinquantaquattro  mesi, (invece degli originari quarantotto mesi),  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2017, è  istituita  una Agenzia per la somministrazione del lavoro in  porto  e per la riqualificazione professionale,  nella  quale  confluiscono lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, (relativo alla concessione di aree e banchine) autorizzate alla movimentazione dei container che,  alla  data  del  27  luglio  2016, usufruivano di regimi  di  sostegno  al  reddito  nelle  forme  degli ammortizzatori sociali (comma 6).

Salvatore
Freni

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017