Rinviati a date diverse vari adempimenti relativi a contributi previdenziali e di occupazione
L’art. 11 del decreto
legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21 (cosiddetta legge
mille proroghe 2021) ha prorogato, tra gli altri, vari termini in materia
lavoristica.
Esaminiamo quali termini
vengono prorogati ed a quali date (i commi di seguito citati senza la norma a
cui appartengono fanno parte dell’articolo citato sopra).
Termini
prorogati al 31 dicembre 2021
Sono prorogati al 31
dicembre 2021 i seguenti termini:
- Delle società di mutuo soccorso, già
esistenti alla data del 3 agosto 2017,
che entro la data di cui alla premessa si trasformano in associazioni del Terzo
settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’art.
8, comma 3, della legge 15aprile 1886, n. 3818 (che prevede la separazione
della parte di capitale formata da lasciti e donazioni dal resto dello stesso),
il patrimonio patrimonio senza la detta separazione.
- delle norme che dispongo il rafforzamento dell’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 2);
- della costituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (comma 3);
- dell’ istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale (comma 4).;
- il termine entro il quale l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (comma 5).
Termini prorogati al 31 marzo 2021
Sono prorogati al 31 marzo 2021 i seguenti termini:
- delle pubbliche amministrazioni che utilizzano lavoratori socialmente utili a tempo determinato, le quali hanno tempo fino alla data di cui alla premessa per trasformare il relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La suddetta trasformazione del rapporto di lavoro:
- spetta ai lavoratori che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
- avviene con l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali;
- si può procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale (comma 10).
- I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020 (comma 10-bis).
Termini prorogati al 30 giugno 2021
Sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(relativo ai termini di prescrizione dei contribuzioni di previdenza
e di assistenza
sociale obbligatoria), sono sospesi dalla
data di
entrata in vigore del presente
decreto (31 dicembre 2020) fino alla data di cui alla premessa e
riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il periodo di
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo,
cioè al 30 giugno 2021 (comma 9) .
Termini
differiti a data fissa
L’attività di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l’80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a cinquantaquattro mesi, (invece degli originari quarantotto mesi), a decorrere dal 1° gennaio 2017, è istituita una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, (relativo alla concessione di aree e banchine) autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali (comma 6).
Salvatore
Freni