L’articolo 1, commi da 186 a 205, della legge 29 dicembre 2023 (cosiddetta legge di bilancio 2023) prevede varie forme di chiusura agevolata (per il contribuente) del contenzioso tributario pendente dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie) e dinanzi alla Suprema Corte di cassazione – sezione tributaria – pendenti alla data del 1° gennaio 2023 previo domanda esente da bollo da presentare dal contribuente alle condizioni appresso illustrate. Occorre presentare una domanda ed effettuare un versamento distinto per ciascun atto impugnato, anche se con un unico ricorso si contestano più atti (c.d. ricorso cumulativo).
Tale chiusura agevolata delle liti fiscali si perfeziona con la presentazione della relativa domanda e con il versamento della somma dovuta o della prima rata, nel caso di pagamento rateale o con la sola presentazione della domanda in caso che non vi siano somme da versare.
La presentazione della domanda suddetta non sospende il giudizio, per la sospensione del giudizio occorre che il ricorrente depositi copia della domanda di sospensione presso la segreteria della giurisdizione tributaria (Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado oppure Corte di cassazione) entro il 10 luglio 2023. In questo caso il processo è sospeso.
Si possono chiudere con le agevolazioni illustra di seguito tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (quali IRPeF, le addizionali regionali e provinciali a tale imposta, l’IRAP e l’IVA) e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data detta sopra.
Mentre non sono ammesse alla chiusura in trattazione le seguenti controversie: le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le liti per le quali alla data del 1° gennaio 2023 si sia avuta una sentenza definitiva della controversia da chiudere con la presente definizione.
Allo scopo di smaltire l’arretrato del contenzioso tributario la norma in esame prevede quanto appresso.
Prima di passare ad illustrare le varie misure di riduzione di quanto dovuto + utile dire cosa si intende per valore della lite al fine di comprendere come determinare il dovuto. Il valore della lite è dall’imposta richiesta nell’atto contestato con il ricorso, al netto di intere, sanzioni e spese varie; nel caso in cui la controversia verte soltanto su tali accesso, il valore della lite è rappresentato dagli stessi accesso.
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Allo scopo di chiarire quanto appena esposto si fa il seguente esempio: un contribuente fa ricorso avverso una pretesa tributaria di € 15.000 + € 450 di sanzioni ed € 270 di interessi, la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita accoglie il ricorso al 50%, di conseguenza il contribuente ricorrente, per chiudere la controversia con la presente agevolazione dovrà versare € 6.000 (pari al 40% di 15.000).
La domanda va presentata alla segreteria della giurisdizione (Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado .oppure Corte di cassazione) presso la quale è incardinato il ricorso da chiudere entro il 30 giugno 2023 ed il relativo pagamento della somma dovuta va effettuato entro il 30 settembre 2023. Se la somma da versare è superiore a 1.000 euro è possibile rateizzare la stessa in massimo 20 rate ciascuna di pari imposto. In tal caso, sui versamenti successivi al 30 settembre 2023 vanno calcolati gli interessi legali (oggi al tasso del 5%) in ragione di anno. I versamenti del debito rateizzato vanno effettuati nelle seguenti date: 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023 i i primi tre versamenti, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre di ogni anno i successivi versamenti.
Nel caso in cui in corso di causa siano stati versati importi di quanto richiesto con l’atto contestato con il ricorso da chiudere, tali importi vanno sottratti da quanto si deve versare per la chiusura della controversia. Se quanto si è versato in corso di causa eccede quanto occorre versare per la chiusura della controversia, la differenza non viene rimborsata.