Economia

Legge di Bilancio 2021 e aiuti economici per il Sud Italia

I commi da 159 a 168 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020  (legge di bilancio 2021) prevedono degli sgravi contributivi dal 2021 al 2019; ciò allo scopo di garantire  la  tutela  dei livelli occupazionali nel mezzogiorno d’Italia.

La previsione appena detta va realizzata promuovendo lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Sud attraverso il mantenimento e l’aumento dell’occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l’adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l’utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto.

Misura degli sgravi

La decontribuzione in esame prevede un  esonero dal versamento dei contributi nelle singole misure appresso rappresentate dei  complessivi contributi previdenziali dovuti  dai datori di lavoro privati con  esclusione del  settore  agricolo  e  dei  contratti  di  lavoro  domestico. Sono esclusi dall’esonero i  premi dei  contributi  spettanti   all’Istituto   nazionale   per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

 

Lo sgravio è  riconosciuto, con riferimento ai rapporti di  lavoro  dipendente,  la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel  2018  presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento  della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Progressività dell’esonero

L’esonero in discorso è modulato come segue:

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027

c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Attività escluse dall’esonero

L’agevolazione qui detta  non si applica:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

Una quota delle minori spese derivanti dalle attività escluse dall’esonero appena elencate, pari a 33 milioni di euro per l’anno 2021, a 28 milioni di euro per l’anno 2022 e a 30 milioni di euro per l’anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200 dell’artico 1 qui in commento (la creazione di un Fondo per l’aiuto economico alle industrie delle zone più disagiate del Paese).

Salvatore Freni