Multe auto e moto, a molti sarà successo nell’arco della vita di riceverne una. E in particolari momenti di crisi può essere complicato dover fare immediatamente fronte al pagamento di questa ulteriore “spesa straordinaria”. Ma che succede se non si paga una multa?
Le conseguenze nel caso di mancato pagamento sono solo di carattere amministrativo ma possono essere particolarmente scomode e onerose se l’amministrazione dovesse procedere nell’attività di recupero del proprio credito. È possibile un blocco dell’auto o un pignoramento del conto corrente? La risposta è affermativa. Ma non ci sono, se non altro, conseguenze di carattere penale. Le risposte alle domande più frequenti
In teoria si può sempre pagare una multa, anche quando il Comune ha avviato il procedimento di riscossione coattiva. Prima si paga, inferiore è però la somma che si deve versare. In particolare:
Di solito l’importo scontato al 30% è riportato sullo stesso verbale notificato all’automobilista, in modo che questi non debba fare da sé il calcolo.
Nel caso della multa per divieto di sosta, i cinque giorni si calcolano non da quando il conducente ha trovato il verbale sul tergicristalli mal momento successivo in cui lo stesso gli viene notificato a casa.
In tutte le altre ipotesi, i cinque giorni decorrono dalla consegna del verbale nel caso di contestazione immediata oppure dall’avvenuta notifica del verbale presso la residenza del titolare dell’auto in caso di contestazione differita.
Quando invece sono decorsi più di 60 giorni, sarà bene farsi fare il conteggio delle somme dall’agente accertatore (ad esempio la polizia municipale), che provvederà a calcolare anche gli interessi.
Se l’ente titolare del credito (ad esempio il Comune) rileva il mancato pagamento della multa, procede alla cosiddetta «iscrizione a ruolo» dell’importo. Nella pratica, ciò comporta la creazione di un documento in cui l’amministrazione accerta e certifica il proprio credito.
Da questo momento in poi scatta la procedura di riscossione coattiva. Che può articolarsi in due modi:
L’automobilista potrebbe non pagare la cartella entro i 60 giorni ma farlo successivamente. Ciò non implicherà ulteriori aggravi o maggiorazioni se non gli interessi (dinanzi ai quali, di solito, l’Esattore chiude un occhio, non potendo riscuotere importi inferiori a 30 euro). Quindi, è sempre ammesso il pagamento tardivo della cartella.
Ma cosa succede se l’automobilista non paga affatto? In questi casi, l’Esattore procede alla riscossione forzata. A tal fine ha due strumenti che può utilizzare anche contestualmente:
Ricordiamo che il fermo amministrativo impedisce di utilizzare l’auto ovunque. È una misura che serve per evitare che il bene in questione possa essere danneggiato, in vista di un eventuale successivo pignoramento (a cui però non si fa quasi mai ricorso).
Chi viene trovato a circolare con un veicolo sottoposto a fermo rischia una multa di 776 euro (massimo 3.111 euro), con la confisca del mezzo. Più precisamente gli organi di polizia compilano il verbale di contestazione relativamente alla sanzione pecuniaria e lo trasmettono ad Agenzia Entrate Riscossione che poi provvede a pignorare il veicolo.
Non si rischia quindi alcun procedimento penale, ma si perde per sempre l’automobile.
Come anticipato, è sempre possibile pagare la cartella esattoriale per multa stradale, così sbloccando il fermo o annullando le procedure di pignoramento.
È anche possibile chiederne la rateazione: in tal caso, con il pagamento della prima rata, è possibile sbloccare il fermo e l’eventuale pignoramento.
Entro 30 giorni dalla notifica della cartella è possibile presentare ricorso al giudice di pace. Senonché il ricorso non può fondarsi su motivi relativi alla multa: eventuali contestazioni nel merito infatti andavano sollevate non appena ricevuto il verbale (in tal caso i termini sono di 30 giorni per il ricorso al giudice di pace e di 60 giorni per il ricorso al Prefetto).
Essendo quindi ormai spirata tale possibilità, gli unici motivi per cui impugnare la cartella sono relativi ai vizi della cartella stessa. Si potrebbe ad esempio trattare del mancato ricevimento della multa, che aprirebbe le porte a una contestazione per vizi della notifica; oppure all’intervenuta prescrizione del credito. Il credito si prescrive entro 5 anni; tuttavia la notifica della cartella interrompe il termine di prescrizione e lo fa decorrere nuovamente da capo.
Per cui, se la cartella è stata notificata da più di cinque anni e, nell’arco di tale periodo, l’automobilista non ha ricevuto più alcun sollecito o misura esecutiva, il debito è definitamente decaduto.