Fisco

Nuove regole per l’iter di accertamento tributario

ROMA – Dopo avere illustrato sinteticamente le norme sulle nuove metodologie dell’accertamento tributario, andiamo adesso a spiegarle in modo più esteso. Parliamo delle nuove regole previste dal Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 43 del 21/2/2024 ed emanato, come i sei precedenti, sulla base della Legge delega sulla riforma tributaria n. 111 del 9 agosto 2023.

Contraddittorio preventivo

È opportuno ricordare, per prima cosa, che, per quanto riguarda le nuove regole contenute nell’articolo 1 del decreto e, più in particolare quelle sull’accertamento con contraddittorio preventivo, la decorrenza sarà dal 30 aprile 2024. Quelle sul concordato preventivo biennale (articoli dal 6 al 38), invece, la decorrenza è immediata e si applicano a partire dall’annualità 2024. Tutto il resto, decorre dal 22 febbraio 2024.

Il concordato preventivo biennale

Le norma in esame, compreso il concordato preventivo biennale, risponde alle esigenze, sancite dalla legge delega, di semplificazione del procedimento di accertamento tributario, della previsione del contraddittorio preventivo e dell’utilizzo di moderne metodologie (anche con l’intelligenza artificiale) per l’individuazione delle situazioni a rischio sulle quali indirizzare più efficacemente il controllo fiscale.

L’articolo 1 del citato Decreto n. 13/24, modificando il decreto legislativo n. 218 del 1997 e il Dpr 600 del 29 settembre 1973, oltre a estendere l’istituto dell’accertamento con adesione anche agli “atti di recupero” (quelli necessari per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti), prevede che lo schema dell’atto dell’ufficio vada comunicato al contribuente al fine di attuare il contraddittorio preventivo (istituito dall’articolo 6- bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente, Legge 212/2000, così come modificata dal Dlgs 219/2023). Il contribuente, infatti, ricevuto lo schema di cui prima si è detto, ha la possibilità di definire l’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di accertamento, oppure, in alternativa alla precedente ipotesi, formulare le sue osservazioni. In caso di formulazione delle osservazioni e successiva istanza di accertamento con adesione, l’ufficio non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli precedentemente formulati dal contribuente.

I casi con notifica di avviso di accertamento senza contraddittorio preventivo

Nei casi di notifica di avviso di accertamento, di rettifica o di recupero per i quali non si applica il contraddittorio preventivo (come nel caso di atti automatizzati), il contribuente può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ed entro il termine di presentazione del ricorso, istanza di accertamento con adesione, anche quando non sia intervenuto prima l’invito a comparire. Il contribuente può anche presentare istanza di accertamento con adesione anche dopo la notifica dell’avviso di accertamento, o di rettifica o di recupero, purché preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In questo caso il termine è di 15 giorni, dalla notifica dell’atto. In caso di istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’atto, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per trenta giorni.

Quando dall’esito delle osservazioni fornite dal contribuente sullo schema dell’atto ricevuto emergono i presupposti per un accertamento con adesione, le parti possono, in ogni caso, decidere di darvi corso, di comune accordo. L’ufficio, comunque, quando notifica l’avviso di accertamento, di rettifica o di recupero, ovvero nei casi di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale su istanza del contribuente, deve sempre comunicare al contribuente l’invito a comparire, anche qualora ricorressero i casi di “particolare urgenza” dell’Amministrazione Finanziaria precedentemente previsti.

Altra importante novità (nuovo articolo 5 quater del Dlgs 218/97), in vigore pure a partire dal 30/4/2924, è quella che prevede la possibilità del contribuente di aderire, entro trenta giorni dalla consegna, ai verbali di constatazione, seppure solo integralmente e senza condizioni (salvo solo il caso in cui si chieda la rimozione di errori manifesti).

Nei casi di adesione al processo verbale senza condizioni

Nei casi di adesione al processo verbale, senza condizioni, l’ufficio, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale. Le sanzioni applicabili, di norma pari a un terzo del minimo previsto dalla legge (l’articolo 2, comma 5 del Dlgs 218/97), sono ridotte ulteriormente alla metà (quindi 1/6) e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate, entro venti giorni dalla redazione dell’atto. Possono essere pagate in unica soluzione o in un massimo di sedici rate, con interessi al saggio legale (quando l’importo supera 50.000 euro), altrimenti in un massimo di otto rate. Per gli atti di recupero, tuttavia, non è ammessa né la rateizzazione né la compensazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate iscrive a ruolo le somme dovute per la riscossione coattiva. In ogni caso, per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione.

Sempre con riguardo agli “atti di recupero”, emessi perché si tratta di crediti non spettanti o inesistenti, con la modifica apportata al Dpr 600/73, e più precisamente con l’introduzione dell’articolo 38 bis, essi devono essere notificati, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione. Da notare ancora che la nuova disposizione prevede che se tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo, in deroga ai normali termini, è automaticamente prorogato di centoventi giorni.