ROMA – Tra qualche giorno, il 1° settembre, entreranno in vigore le nuove disposizioni riguardanti il sistema sanzionatorio amministrativo in materia fiscale, ossia quelle previste dal Decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 emanato in attuazione della Legge delega sulla riforma tributaria di cui alla Legge n. 111 del 9 agosto 2023.
Tra poco, quindi, avremo a che fare con nuove sanzioni per le violazioni di natura tributaria, non penale, ma solo per quelle commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, visto che il Legislatore, in questo caso, non ha previsto l’applicazione del principio del “favor rei”.
Anche il sistema sanzionatorio tributario penale ha subito significative modifiche. Ma queste nuove disposizioni, ossia quelle previste dall’articolo 1 del citato Decreto legislativo n.87/24, contrariamente a quelle contenute negli articoli 2, 3 e 4 dello stesso Dlgs, sono già entrate in vigore lo scorso 29 giugno 2024.
Qualche anticipazione, anche sul nuovo assetto del sistema sanzionatorio penale tributario, è stata già fatta dalle pagine di questo Quotidiano. Vedasi, per esempio, i nuovi concetti di “credito inesistente” e “credito non spettante”, oppure il nuovo rapporto esistente tra giurisdizione tributaria e giurisdizione penale, oppure ancora la responsabilità del cessionario in caso di omissione di fattura. Ma le novità che riguarderanno i contribuenti che violano le norme tributarie a partire dal mese di settembre sono molto importanti e meritevoli di approfondimento.
Il nuovo assetto, comunque, si ispira al principio sancito dall’articolo 3 del Decreto, il quale stabilisce che “La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività”. Alcune delle nuove disposizioni riguardano le violazioni in materia di dichiarazioni, evidentemente le dichiarazioni presentate a partire dal 1° settembre 2024, ossia quelle dei Redditi e Irap 2024 relativi al periodo di imposta 2023 in scadenza il 15 ottobre 2024, il modello 770/2024 relativo al 2023 in scadenza il 31 ottobre 2024, e infine la dichiarazione Iva 2024, in scadenza il 30 aprile 2025.
Al riguardo sono state previste sanzioni amministrative tributarie determinate in misura diversa da quella finora stabilita e ciò al fine di renderle più proporzionate alla gravità della violazione commessa. Più in particolare, per molte delle violazioni per le quali la norma originaria prevede una sanzione amministrativa da stabilirsi tra un minimo e un massimo, viene ora decisa una sola percentuale “fissa”. Come quella per l’omissione della dichiarazione (finora dal 120% al 240%) e d’ora in poi stabilita invece nella misura del 120%, e quella per dichiarazione infedele, finora dal 90% al 180%, d’ora nella misura del 70% con un minimo di 150 euro. La sanzione proporzionale, poi, quando la dichiarazione viene presentata o integrata entro i termini di decadenza e comunque prima dell’inizio di qualunque forma di controllo fiscale, può essere sostituita da quella prevista nel caso di mancato pagamento, con determinati aumenti (al doppio, in presenza di dichiarazione integrativa, al triplo negli altri casi). Comunque, anche la sanzione per mancato versamento diminuisce, passando dal 30% al 25%.
E ancora, chi chiede a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al 25% del credito rimborsato. L’omessa fatturazione, poi, finora sanzionata con la pena pecuniaria che va dal 90% al 180% dell’imposta evasa, o l’omessa registrazione Iva, dal primo settembre sarà punita con la sanzione, fissa, del 70%. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Se si tratta di violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la stessa è punita con la sanzione amministrativa del 5% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Per quel che concerne le modifiche apportate al Dlgs 472 del 1997, merita di essere ricordata la nuova norma che, oltre a modificare alcuni punti contenuti nell’articolo 12 del Decreto del 1997 (continuazione della violazione e cumulo), consente l’applicazione del cumulo giuridico, oltre che in caso di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, anche nella ipotesi di “ravvedimento operoso”. Restano fuori soltanto le violazioni in materia di versamenti e di compensazioni.
Si tratta di un’importante novità perché si rende meno pesante la sanzione quando il contribuente, accortosi dell’errore (o comunque della violazione commessa), provvede a regolarizzarla secondo le regole previste dall’articolo 13 del citrato Dlgs 472.