Fisco

Obbligo di emissione fatture e mancato adempimento

PALERMO – Ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633, per ciascuna operazione che rientra nel campo di applicazione dell’Iva deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella o simile. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare, oppure adottando una numerazione generale a condizione, però, che tale numerazione consenta di identificare in modo univoco il documento.

Cosa deve contenere una fattura

La fattura deve contenere: soggetto emittente e soggetto destinatario, entrambi identificati anche con il codice fiscale e il numero di partita Iva (se si tratta di soggetto intracomunitario, anche con il relativo “codice identificativo”); natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione; corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; imponibile, aliquota e ammontare dell’imposta, con arrotondamento al centesimo di euro (se l’operazione non comporta addebito d’imposta, va indicata la specifica indicazione della tipologia dell’operazione con la norma che la esenta dall’applicazione del tributo).

Dal 2019 obbligo della fattura elettronica

Con la legge di Bilancio per il 2018 è stato introdotto l’obbligo (generalizzato) della fattura elettronica a partire dal 1° Gennaio 2019. La fattura elettronica si considera emessa solo quando viene trasmessa allo Sdi (ossia al Sistema di interscambio, che effettua un controllo formale del documento emesso) e deve essere “emessa” (e quindi anche “inviata”) entro il termine di 12 giorni. Nel caso in cui il documento venga “scartato” dallo Sdi (cosa che può avvenire entro il termine di cinque giorni dall’invio), il contribuente ha la possibilità di eseguire un altro invio (corretto) entro i successivi 5 giorni.

La fattura differita

Può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione nel caso di “fattura differita”, ossia quella documentata da documento di trasporto, oppure dallo scontrino fiscale (oggi “documento commerciale”) o ricevuta fiscale, a condizione che tali documenti siano integrati con gli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dei beni nonché con il numero di codice fiscale dell’acquirente.

Le sanzioni in caso di mancata emissione

In caso mancata emissione della fattura elettronica, ossia se detto documento non viene trasmesso allo Sdi, la fattura si considera omessa a tutti gli effetti e in questo caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 6 del Dlgs 471 del 18/12/1997, che va dal 90% al 180% dell’Iva addebitata (con un minimo di 500 euro). Solo se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. Se si tratta invece di operazione senza Iva (esente, non imponibile ecc…), la sanzione applicabile va dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato (con un minimo di 500 euro) e, se l’omissione non ha inciso sulla determinazione del reddito, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro.

In caso di emissione tardiva

Sono applicabili, comunque, le norme attenuative previste dagli articoli 13 (ravvedimento operoso) e 12 (cumulo giuridico) del Decreto legislativo 472/1997. In caso di emissione tardiva, ma entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento, la sanzione (con pagamento contestuale dell’imposta e degli interessi al saggio legale), in base a quanto previsto dall’articolo 13 del citato Dlgs 472/97, si riduce a 1/9 del minimo edittale. Se l’emissione (e il versamento) avviene entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo.

Il cumulo giuridico

Applicando, invece, il cumulo giuridico, quando si è in presenza di diverse fatture emesse o emesse in ritardo che hanno pure dato luogo alle conseguenti omissioni di versamento, di liquidazione e di dichiarazione, applicando, in questo caso, l’istituto del “cumulo giuridico” e, più in particolare, il “concorso materiale eterogeneo”, (quando, anche i tempi diversi, si commettono violazioni, anche sostanziali, di norme diverse), la sanzione base (che è quella più grave) va aumentata da un quarto (25%) al doppio (il 200%).