Una domanda tanto quotata è quella relativa al pagamento dell’Imu dopo la successione. La legge dice che la successione mortis causa consiste nel subentro di un soggetto nella totalità o in una quota dei rapporti giuridici, attivi e passivi facenti capo a un altro al momento del suo decesso. Dunque nel caso specifico viene determinato il trasferimento della proprietà dell’immobile ma pure di quelle fiscali. In sostanza agli eredi compete il pagamento dell’Imu su case in successione.
Fanno parte quelle in nome del defunto fino alla data della morte e pure quelle in nome proprio dalla data di apertura della successione ovvero del decesso in avanti. Quindi non coincide con il frangente della presentazione della dichiarazione di successione (può avvenire nei 12 mesi successivi). Bisogna effettuare il pagamento dell’Imu per la quota di un immobile ereditato a partire dal giorno del subentro nella proprietà.
La Cassazione, con l’ordinanza 6500 del 6 marzo 2019, ha stabilito che gli eredi non devono pagare le sanzioni per l’inesatto o mancato versamento dell’Imu da parte del deceduto. Inoltre quanti ereditano devono pagare l’Imu su case in successione in proporzione alla quota dell’immobile ereditata. Infatti l’articolo 752 del Codice Civile sancisce che “i coeredi contribuiscono tra loro [1295, 1315, 1318, 1319, 1546 c.c.] al pagamento dei debiti e pesi ereditari [754, 755, 756 c.c.] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [662, 663 c.c.]”.