L’INPS eroga la pensione d’invalidità ai soggetti inabili al lavoro.
La legge 12 giugno 1984, n. 222 prevede una pensione per i soggetti con infermità o difetto fisico o mentale tale da renderli incapaci a meno di un terzo a svolgere qualunque attività lavorativa, ai quali viene concesso l’assegno qui detto con valenza triennale rinnovabile; dopo il terzo rinnovo consecutivo tale beneficio economico viene confermato definitivamente.
Possono richiedere la pensione in argomento i lavoratori dipendenti lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata dell’INPS che abbiano:
Il presente assegno, per l’anno 2022, è pari a 291,69 euro per la generalità dei beneficiari: per i cechi parziale essa ammonta a 215, 35 euro, mentre per i ciechi assoluti la stessa ammonta a 315,45 euro.
Il presente assegno viene corrisposto per 13 mensilità l’anno.
Per ottenere la pensione di cui qui si dice occorre che l’interessato inoltri apposita istanza alla sede dell’INPS di appartenenza, corredata del verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento medico legale ove è riconosciuta la minorazione del richiedente, per via telematica al sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria.
Nella domanda occorre indicare:
L’Istituto, accertata la regolarità della richiesta, provvede ad inviare al richiedente il verbale d’invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dal richiedente . Infine l’INPS rimane disponibile nel servizio Casella postale on line.
Il presente assegno è cumulabile con:
Salvatore Freni