Processo tributario, le limitazioni delle udienze imposte dal Covid

L’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 stabilisce delle limitazioni nello svolgimento delle pubbliche udienze e delle camere di consiglio nei procedimenti che si svolgeranno presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale COVID-19.

Le misure restrittive previste

Le pubbliche udienze e camere di consiglio non vengono celebrate in presenza, cioè con i soggetti interessati (il Collegio giudicante, le parti ed i loro difensori – nel caso di pubblica udienza – Collegio giudicante – nel caso di camera di consiglio -) presenti presso la Commissione tributaria in cui si celebra il processo, ma collegati in videoconferenza (da remoto) con questa.

Tale modalità di svolgimento delle udienze è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con  decreto motivato  del  presidente  della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  agli interessati almeno cinque giorni  prima della data fissata per l’udienza pubblica.

I decreti presidenziali detti sopra possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto.

In tutti i casi in cui in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di  regola, almeno  tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e  delle  modalità di collegamento.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione della controversia.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiori a dieci giorni dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la  controversia  è  rinviata   a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione  scritta nel  rispetto  dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti presso la sede dell’ufficio.

Infine giova dire che i componenti dei Collegi giudicanti  residenti o domiciliati in luogo diverso da quello in cui ha sede la Commissione tributaria cui appartengo possono essere esonerati dalla presentazione alle udienze ed alle camere di consigli previo istanza al presidente della loro sezione.

Salvatore Freni