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Processo tributario, le limitazioni delle udienze imposte dal Covid

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Processo tributario, le limitazioni delle udienze imposte dal Covid

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sabato 02 Gennaio 2021

Restrizioni nello svolgimento delle pubbliche udienze e delle camere di consiglio nei procedimenti che si svolgeranno presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali fino alla cessazione dello stato d'emergenza

L’articolo 27 del
decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 stabilisce delle limitazioni nello
svolgimento delle pubbliche udienze e delle camere di consiglio nei
procedimenti che si svolgeranno presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali
fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale COVID-19.

Le misure restrittive
previste

Le pubbliche udienze e
camere di consiglio non vengono celebrate in presenza, cioè con i soggetti
interessati (il Collegio giudicante, le parti ed i loro difensori – nel caso di
pubblica udienza – Collegio giudicante – nel caso di camera di consiglio -) presenti
presso la Commissione tributaria in cui si celebra il processo, ma collegati in
videoconferenza (da remoto) con
questa.

Tale modalità di
svolgimento delle udienze è autorizzato, secondo la rispettiva competenza,
con  decreto motivato  del 
presidente  della Commissione
tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  agli interessati almeno cinque giorni  prima della
data fissata per l’udienza pubblica.

I decreti
presidenziali detti sopra possono disporre che le udienze e le camere di
consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto.

In tutti i casi in cui
in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle
parti, di  regola, almeno  tre
giorni
prima della trattazione, l’avviso dell’ora e  delle 
modalità di collegamento.

In alternativa alla
discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la
trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti,
salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita
istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data
fissata per la trattazione della controversia.

Nel caso in cui sia
chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da
remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine
non inferiori a dieci giorni
dell’udienza
per deposito di memorie
conclusionali
e di cinque giorni
prima dell’udienza per memorie di replica
.

Nel caso in cui non sia
possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente,
la  controversia  è 
rinviata   a nuovo ruolo con
possibilità di prevedere la trattazione 
scritta nel  rispetto  dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta
le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti presso la sede dell’ufficio.

Infine giova dire che
i componenti dei Collegi giudicanti  residenti o domiciliati in luogo diverso da quello
in cui ha sede la Commissione tributaria cui appartengo possono essere
esonerati dalla presentazione alle udienze ed alle camere di consigli previo
istanza al presidente della loro sezione.

Salvatore Freni

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