Si ha tempo fino al 31 ottobre per fare domanda all’Inps ed ottenere così gli arretrati del cosiddetto assegno ponte (assegno unico figli) dal 1° luglio fino ad ora.
Tutto questo in attesa dell’assegno unico universale, che entrerà in vigore nel 2022 e che coinvolgerà nove milioni di nuclei familiari con figli minori di 21 anni a carico.
Il 31 ottobre il termine ultimo per gli arretrati, peraltro già una volta prorogato dal decreto legge 132/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.234 dello scorso 30 settembre). Inizialmente, infatti, la scadenza era il 30 settembre.
Ne consegue che per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 (quindi da luglio a ottobre), mentre per quelle che giungeranno all’Inps da lunedì 1 novembre l’assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda (quindi da novembre).
In tutto questo, rimane il fatto che il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021 (in quanto dal giorno dopo entrerà in vigore l’assegno unico, un assegno di base fino a 180 euro per ogni figlio minorenne (240-250 a partire dal terzo).
Per controllare lo stato della domanda da voi presentata basta andare nell’area personale del sito INPS, nel servizio dedicato a questa nuova prestazione.
Nell’area personale, alla voce “Prestazioni e Servizi”, trovate infatti la sezione “Assegno Temporaneo Figli Minori”
Si tratta del cosiddetto “assegno ponte” destinato fino a fine anno ad anticipare l’entrata in vigore da gennaio 2022 del nuovo assegno unico universale per le famiglie. Una soluzione temporanea nell’attesa di adottare i decreti legislativi che daranno attuazione alla riforma prevista dalla Legge di delega a partire dall’anno prossimo. L’assegno unico universale per i figli minori è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di cittadinanza. La platea dei beneficiari è di oltre un milione e mezzo di famiglie di disoccupati e autonomi.
Nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2021, l’assegno è destinato a tutti i nuclei familiari che oggi sono esclusi dagli assegni al nucleo familiare. La platea si compone di coloro che, prima dell’introduzione di questa misura, non beneficiavano a differenza dei lavoratori dipendenti, degli assegni al nucleo: una platea molto eterogenea fatta da soggetti inattivi, percettori del reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma anche lavoratori dipendenti oggi esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare (livello e composizione).
La finestra per chiedere l’assegno temporaneo per i figli minori si è aperta a luglio. E si chiuderà il 31 dicembre. La domanda può essere fatta attraverso il sito dell’istituto di previdenza, tramite il Contact center integrato (numero verde gratuito da rete fissa 803 164 o 06 164 164 da rete mobile a pagamento) o, infine, attraverso i patronati, utilizzando i servizi offerti da essi offerti gratuitamente.
I beneficiari di Reddito di cittadinanza non devono presentare domanda, la quota spettante di assegno viene corrisposta automaticamente dall’Inps sulla carta di pagamento RdC. In generale, viene accreditato dall’ente di previdenza attraverso 5 canali: su conto corrente bancario o postale, con bonifico domiciliato presso lo sportello postale, su libretto postale, su conto corrente estero area Sepa e carta prepagata con Iban.
In via transitoria, per le domande di assegno dovevano essere effettuate entro il 31 ottobre presentando la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) anche successivamente alla domanda.
Il pagamento dovrebbe arrivare tra la prima e la seconda settimana di novembre, secondo quanto comunica l’Inps.