ROMA – Come già evidenziato ieri su queste colonne, lo scorso 21 febbraio è stato pubblicato l’attesissimo Decreto legislativo sull’Accertamento (n. 13 del12 febbraio 2024), contenente anche la normativa sul discusso Concordato preventivo biennale.
Quello contenuto nel citato Decreto legislativo n. 13 è un nuovo istituto che taluni ritengono il punto di partenza per rafforzare il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti; altri, invece, lo considerano come un sistema (una sorta di condono concordato e anticipato) che darà luogo a ulteriore evasione. I vertici del Ministero, comunque, rassicurano sull’efficacia di questo nuovo istituto, sottolineando che l’attività di accertamento verrà rivolta principalmente nei confronti di soggetti che non hanno aderito al suddetto concordato. C’è da dire, peraltro, che sarà difficile che la proposta dell’Amministrazione finanziaria sia d’importo uguale all’ultimo reddito dichiarato. È immaginabile, invece, che l’importo “proposto” dall’Agenzia sia maggiore, non essendo ipotizzabile una proposta tale da condurre ad un risparmio d’imposta.
A quali soggetti si applica il concordato preventivo biennale
Del nuovo istituto se ne parla agli articoli che vanno dal numero 6 a 38. Il Concordato preventivo biennale si applica a tutti i soggetti, imprenditori, artisti e professionisti, titolari di partita Iva, “di minori dimensioni” che rientrano nella normativa riguardante gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a prescindere dal punteggio raggiunto, comunque contribuenti con redditi fino a 5 milioni di euro (il tetto Isa) e, pertanto, con una platea di soggetti potenzialmente interessati pari a quasi 5 milioni di contribuenti (art. 6). Previsto un particolare regime di concordato preventivo anche per i soggetti in regime “forfettario”, ma in questo caso (art.7 c. 2) il “concordato” riguarderà, in via sperimentale un solo anno (il 2024).
Il concordato preventivo biennale si realizza attraverso le seguenti fasi:
- a) Messa a disposizione dei contribuenti interessati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro (a regime) il 1° aprile di ciascun anno (solo per il 2024 il 15 giugno e solo per il 2025 il 15 aprile) di appositi programmi informatici per l’acquisizione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Per l’annualità 2024, come già detto, i suddetti programmi informatici saranno messi a diposizione dei contribuenti entro il 15 giugno e, per l’annualità 2025, entro il 15 aprile. Gli stessi saranno definiti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art.8);
- b) Proposta dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto non soltanto dei dati forniti dal contribuente, ma anche di altri elementi (“anche tramite processi decisionali completamente automatizzati”) di cui si avrà maggiore contezza nel momento in cui sarà emanato il previsto ed apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (articoli 7 e.9). Attualmente non c’è un termine né per la comunicazione dei dati da parte del contribuente, né un termine per la formulazione della proposta da parte dell’Agenzia. Sicuramente scadenze e metodologia da seguire saranno fissati con i previsti decreti che dovranno essere emanati dal Mef e con un Provvedimento dell’Agenzi delle Entrate;
- c) Eventuale adesione alla proposta per l’annualità 2024, da parte del contribuente. Ciò avverrà, ordinariamente, entro il termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi/Irap, ossia entro il 30 giugno. Solo quest’anno la proposta può essere accettata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, per il 2024, ossia entro il 15 ottobre 2024. La data di scadenza della dichiarazione del 15 ottobre, comunque, riguarda solo i contribuenti che quest’anno si avvalgono del concordato preventivo. Per l’anno 2025 si applica il termine di scadenza previsto dall’articolo 38 del decreto in esame (art.9).
- e) Sono cause ostative al concordato biennale: l’indicazione da parte del contribuente di dati diversi da quelli effettivi; la mancata estinzione preventiva di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro; la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei periodi precedenti a quello del concordato; la condanna per reati fiscali, nonché per i reati previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, tra cui c’è pure il reato di autoriciclaggio, commessi nei tre anni precedenti all’accordo (artt. 10 e 11);
- f) Il contribuente, una volta accettato il concordato biennale (rinnovabile con una nuova proposta per un ulteriore biennio, ai sensi degli articoli 14 e 27), si impegna a dichiarare gli importi concordati. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato e alla riscossione di quanto dovuto (art.12);
- g) Resta ferma la normale applicazione dell’Imposta sul valore Aggiunto (art.18).
- h) Il concordato preventivo biennale cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali, che saranno individuate con decreto del Ministero dell’Economa e delle Finanze, che conducono a un reddito inferiore di oltre il 50% a quello concordato (art. 19);
- i) Il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap 2023 e il primo acconto del 2024 si calcolano in base al reddito dell’anno precedente. Il saldo di novembre (30/11), invece, tiene conto del reddito concordato, con i conguagli relativi (art.20 e 31);
- l) Sono irrilevanti eventuali maggiori o minori redditi conseguiti in più o in meno rispetto a quelli concordati per il periodo. È possibile versare i contributi previdenziali anche sul maggiore reddito conseguito (art. 30 e 19);
- m) Si verifica la decadenza (o cessazione) del regime del concordato preventivo biennale, tra l’altro, in caso di: accertamento che conduca a un reddito superiore di almeno il 30% dei ricavi dichiarati; commissione di violazioni di non lieve entità; cessazione o modifica dell’attività con un codice di “studi di settore” diverso da quello precedente (art.22 e 32);
- n) L’applicazione del Concordato preventivo biennale esclude l’attività di accertamento da parte dell’Ufficio per le annualità oggetto di adesione (art. 34).
- o) Vengono rivisti i termini di presentazione delle dichiarazioni per le Imposte Dirette e per l’Irap per i periodi d’imposta 2023 e 2024 (art. 38).
Restiamo in attesa dei previsti Decreti ministeriali e Provvedimenti. Prima di tutti il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riguardante il software per la comunicazione dei dati necessari alla formulazione della proposta di concordato. Poi i decreti del Mef con cui dovranno essere definire le modalità per l’effettuazione della proposta e che, si spera, possa colmare le grosse lacune che si rilevano nel provvedimento legislativo in esame.