C’è tempo fino alla fine del mese di febbraio, per fare richiesta e usufruire dell’agevolazione contributiva a favore dei contribuenti forfetari. Si tratta di una riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015. I contribuenti interessati devono inviare l’apposita istanza, entro il prossimo 28 febbraio 2023.
In questo articolo vi spieghiamo chi può richiederla, i requisiti, e come inoltrare la richiesta.
Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.
L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo. L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.
Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.
Tale agevolazione non spetta ai professionisti per la contribuzione dovuta alle casse private (es.: architetti, geometri, medici ecc.) ovvero alla Gestione separata (da parte dei professionisti senza cassa).
Per beneficiare della riduzione del 35% dei contributi dovuti, non è necessario presentare la domanda ogni anno. Quindi i già beneficiari dello scorso anno non sono tenuti a presentare nuovamente la domanda per l’agevolazione nel caso in cui i requisiti fossero mantenuti.
I soggetti che, invece, hanno aperto la partita iva nel corso del 2022 in regime forfettario, ma che non hanno ancora beneficiato della riduzione contributi INPS, possono invece presentare la domanda per via telematica.
Nel caso in cui i contribuenti in regime forfettario non vogliano più beneficiare dell’agevolazione per la riduzione contributi INPS, devono compilare la documentazione per l’esplicita rinuncia.
Infine, per i soggetti che hanno aperto o apriranno la partita iva nel 2023 e che intendono beneficiare dell’agevolazione contributiva, potranno presentare richiesta di riduzione contributi INPS in modo tempestivo a seguito del provvedimento d’iscrizione.
Per aderire al regime previdenziale con l’aliquota agevolata al 35%, richiedendo quindi la riduzione contributi INPS, occorre rispettare determinati requisiti. Nello specifico, i titolari di partita IVA devono:
Questo significa che i titolari di partita iva agevolata che però non hanno l’obbligo di iscrizione in Camera di Commercio e/o a una Cassa Professionale e che, invece, sono vincolati all’iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa, non possono richiedere la riduzione.
La domanda per beneficiare dell’agevolazione contributiva previdenziale deve essere presentata per via telematica attraverso la sezione “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” del portale INPS. Qui, infatti, c’è un modulo specifico da compilare e inviare. Attenzione, c’è tempo fino al 28 febbraio 2023. In caso di ritardo, la riduzione contributiva sarà attiva dall’anno successivo.
Per effettuare il calcolo dei contributi Inps per i titolari di partita Iva in regime forfettario, bisogna conoscere quali sono le differenze tra le diverse Gestioni separate dell’Inps.
Il calcolo dei contributi Inps per i contribuenti titolari di partita Iva in regime forfettario varia innanzitutto sulla base della tipologia di attività svolta, ovvero se si tratta di lavoro autonomo, professionale o di impresa.
I contribuenti titolari di partita Iva in regime forfettario che svolgono attività di servizi e che sono soggetti all’iscrizione a specifici albi professionali possono inoltre iscriversi alla cassa previdenziale di categoria.