Durante i 52 anni intercorsi fra la Riforma Tributaria di cui alla legge delega del 1971 e del 2023 sono state promosse riforme alla riforma di notevole rilevanza.
Le più significative sono state quelle del Ministro Visentini (del 1975 e del 1983) e quella del Ministro Formica del 1982.
In tema di giustizia penale-tributaria rileva quest’ultima.
Mi soffermo, quindi, soltanto su questa.
L’anno di riferimento è il 1982.
Fino ad allora vigeva il principio della pregiudiziale tributaria, cioè che l’azione penale per la fattispecie tributaria a rilevanza penale, fosse subordinata alla conclusione dell’“iter” amministrativo-tributario, con la conseguenziale definizione della quantificazione e qualificazione delle violazioni tributarie per verificare il rispetto delle norme tributarie ed, in alcuni casi, del superamento delle soglie di punibilità
La tempistica, molto lunga, dell’attività accertatoria promossa dagli Uffici Distrettuali delle IIDD e dei giudizi davanti le Commissioni Tributarie, ritardava l’inizio dell’azione penale, nei casi previsti dall’ordinamento, col risultato di vanificare, in punto di fatto, la funzione di deterrenza dell’azione penale.
Il Ministro delle Finanze Rino Formica, del Governo Spadolini, promuove, quindi, il DL 10/07/1982 convertito con modificazioni della legge 07/08/1982 n. 516 denominata “Manette agli evasori”.
Detta legge, assolutamente importante nel campo tributario, ha previsto il condono fiscale tombale di portata eccezionale ed ha abolito la citata pregiudizialità tributaria.
Il dubbio, sorto dal 1982 e mantenuto a tutt’oggi, che l’abolizione della pregiudiziale tributaria fosse strumentale per giustificare il contestuale condono tombale è ancora attuale. Ciò per inciso.
La questione che si intende approfondire è, invece, che la legge 516/1982 nel settore tributario, in tema di “giustizia tributaria”, ha avviato il doppio binario tra l’attività amministrativa di definizione del “quantum” e l’inizio dell’azione penale-tributaria nei casi previsti dalla legge.
Il doppio binario nelle azioni di giustizia, superando l’aspetto semantico, sovente ingrossano il dubbio di sofismi, che allontanano il prodotto giudiziario dalla “logica” e dall’“etica”.
Ciò sul piano generale.
Nel campo tributario, poi, ed in particolare modo nella fattispecie penale-tributaria in cui sono previste, come è ovvio che sia, soglie di punibilità.
Tale doppio binario nel presupposto di attività giudiziaria (amministrativa e penale) appare destituita di ogni logica.
La legge 111/2023 del 09/08/2023, cioè la legge delega per la Riforma Tributaria del 2023, all’art. 20, comma 5 in tema di sanzioni penali prevede: “introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti.
1) attribuire specifico rilievo all’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto”.
Quanto precede è assolutamente rilevante, anche sul piano pratico, per i seguenti motivi:
– Tali fattispecie tributarie, con rilevanza penale aboliscono il doppio binario che, in alcuni casi, risulta al limite dell’inapplicabilità.
Ciò in particolare in questa fase storica in cui, sul piano della tempistica, l’Agenzia delle Entrate e le Corti di Giustizia Tributarie dimostrano di avere raggiunto risultati apprezzabili.
Certamente, la legge delega indica i principi da seguire da parte del Governo sulla successiva emanazione dei decreti delegati, e – certamente – non modifica l’ordinamento positivo.
Ė auspicabile, tuttavia, che i Magistrati, dell’accusa e giudicanti, tengano conto dei principi innovativi introdotti dal legislatore della Riforma Tributaria del 2023 in quanto contestualizzati all’attuale rapporto fisco-contribuenti e, principalmente, sono logici ed etici.
Antonio Pogliese
Dottore Commercialista