ROMA – Come è noto, se in sede di dichiarazione annuale l’Iva detraibile a norma dell’art. 19 , aumentata dei versamenti eseguiti, risulta maggiore dell’Iva sulle operazioni imponibili effettuate, il contribuente, a norma del 2^ comma dell’art. 30, può computare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo.
Tuttavia, a norma degli artt. 30, 38 e 38 bis del Dpr 633, se l’importo del credito è superiore a 5 milioni di lire (€ 2.582,28), il contribuente può chiederne, anche parzialmente, il rimborso, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
C’è da dire tuttavia che, al fine di facilitare i contribuenti che si trovano frequentemente in situazione creditoria, ai sensi del 2^ comma dell’articolo 38 bis del Dpr. 633/72, il rimborso (in alternativa alla compensazione) può essere richiesto con periodicità trimestrale, presentando, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (quest’anno il 2 maggio cadendo il 30 aprile di domenica ed essendo il 1^ maggio giorno festivo), una speciale dichiarazione chiamata Modello TR (Vedasi l’ultimo, in ordine di tempo, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il n. 144055 del 26/3/2020), soggiacendo comunque alle garanzie ed ai limiti ordinariamente previsti dalla legge in materia di rimborsi Iva.
In questo caso, l’Ufficio deve provvedere ad eseguire il pagamento, anziché nei tre mesi previsti per i rimborsi ordinari, entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
Per ottenere il rimborso trimestrale, tuttavia, occorre che ricorrano le ipotesi di credito nascenti dai casi indicati ai precedenti punti a), b) ed e) (aliquota media degli acquisti superiore a quella delle vendite – esistenza di operazioni non imponibili per più del 25% del volume d’affari – acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni e servizi imponibili ai fini dell’Iva, nonché nel caso di “rappresentante” di soggetto non residente), ed ancora, in base a quanto previsto dalla Legge 15/12/2011 n. 217, art. 8, comma 2 lett.h), in presenza di soggetti i quali, nel corso del trimestre, hanno effettuato, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo, nei confronti di soggetti passivi esteri:
Quindi, per chi volesse chiedere il rimborso Iva trimestrale e si trova nella condizioni previste dalla legge, attenzione alla imminente scadenza del 2 maggio.