ROMA – Dopo ben 46 Dpcm ed altri provvedimenti di prevenzione e ristoro sociale per le categorie produttive travolte letteralmente dalla pandemia da Covid-19, e dopo sette decreti legge contenenti disposizioni di natura fiscale e contributiva per le aziende colpite dalle gravi conseguenze economiche che l’emergenza sanitaria ha determinato (Decreti “Cura Italia”, Dl. 18 del 17/3/2020, “Liquidità”, Dl. 23 dell’8/4/2020, “Rilancio”, Dl. 34 del 19/5/2020, “Decreto Agosto”, Dl. 104 del 14/8/2020, “Ristori”, Dl. 137 del 28/10/2020, “Ristori bis”, Dl. 149 del 9/11/2020 e “Ristori ter”, Dl. 154 del 23/11/2020), arriva il “Decreto Ristori quater”, il Decreto Legge n.157 del 30 novembre 2020.
In materia fiscale e contributiva, quindi, siamo già all’ottavo decreto legge, ossia all’ottava proroga di termini di adempimenti che, talvolta con modifiche sostanziali riguardanti le condizioni di applicabilità, talvolta con modifiche legate al “colore” (rossa, arancione o gialla) della zona in cui operano le aziende, oppure legate ai codici (Ateco) che caratterizzano l’attività svolta, pur senza volere polemizzare con il Legislatore sul metodo adottato o sulla “lungimiranza” delle soluzioni fino ad ora offerte ai contribuenti, hanno comunque creato una confusione tale da rendere veramente difficile ai professionisti del settore, Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro, dare consigli corretti ai loro clienti, principalmente per evitare loro di perdere le agevolazioni concesse, oppure, peggio ancora, di incorrere in sanzioni per avere beneficiato delle agevolazioni senza averne diritto.
Ricordiamo, in maniera estremamente sintetica che, dopo una prima proroga fiscale al 31 maggio 2020, una successiva al 31 luglio, un’altra al 16 settembre, dopo la sospensione dell’attività di riscossione coattiva fino al 31 agosto, la concessione di “Bonus” vari, la possibilità di rateizzare il 50% dei versamenti prima sospesi con pagamento fino al 16/1/21, la proroga della sospensione della riscossione coattiva fino al 15 ottobre, la proroga del pagamento Tosap e Cosap al 31 dicembre 2020, la proroga al 31 aprile 2021 degli acconti II.DD. e Irap solo per soggetti Isa in “zone rosse”, la cancellazione della seconda rata Imu per gli immobili in cui viene svolta l’attività commerciale, la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione del modello 770, l’ulteriore sospensione dell’attività di riscossione coattiva al 31 dicembre 2020, l’ulteriore proroga del versamento per i soggetti Isa in zona rossa e per determinate attività, ora, con il Decreto “Ristori quater”, arrivano altre disposizioni agevolative.
Evidentemente, qualunque ristoro ed agevolazione per i soggetti colpiti dalle gravissime conseguenze economiche della pandemia sono ben accetti.
Tuttavia, disposizioni “spezzatino”, come già detto, creano confusione, non danno chiarezza e certezze ai diretti interessati, rendono estremamente difficile il lavoro dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro.
Ma vediamo ora quali sono le più recenti novità, entrate in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale n. 297, dello scorso 30 novembre 2020.
Alcune di queste, prima ancora di diventare “legge” erano state annunciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un provvedimento, un “comunicato stampa” in data 27 novembre 2020, meno ufficiale, sebbene ormai abbastanza consueto.
Tra le diverse disposizioni agevolative annunciate ed ora contenute nel Decreto “Ristori quater”, che comportano un “costo” di circa sei miliardi di euro, spiccano quelle che prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva dovute nel mese di dicembre, l’ampliamento della platea delle attività destinatarie del contributi a fondo perduto, il rinvio del termine per il pagamento degli importi per la “rottamazione ter” e per il “saldo e stralcio” in scadenza il 10 dicembre, la razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione dei ruoli concessa dall’agente della riscossione, la nuova chance offerta ai contribuenti decaduti da piani di dilazioni o da precedenti rottamazioni.
Queste, più in particolare, le novità:
Di fronte a questo ennesimo groviglio di proroghe, tutte di difficilissima attuazione, c’è chi sostiene che l’unica soluzione praticabile in questo particolarissimo periodo è quella di una sospensione tributaria generalizzata, magari legata ad una ulteriore definizione agevolata delle pendenze tributaria, quelle nuove e quelle vecchie.
Purtroppo, però, c’è chi pensa pure all’introduzione di una nuova imposta “patrimoniale”, un’iniziativa, comunque, che ha provocato le proteste di molte parti politiche.
Non si dimentichi, infatti, che un’imposta patrimoniale sugli immobili esiste già, ed è l’Imu, e non si dimentichi nemmeno che una imposta sui patrimoni, privilegiando coloro i quali hanno speso il reddito percepito nel corso degli anni, a prescindere dalle conseguenze che potrebbe avere nell’attuale e particolarissima situazione economica legata alla pandemia, colpirebbe sempre il risparmio dei cittadini i quali, in un futuro più o meno prossimo, consumando i redditi non spesi, consumando cioè le somme risparmiate, si troverebbero necessariamente a dovere subire un’altra forma di tassazione, ossia, oltre alla “patrimoniale”, anche quella sui consumi, come l’Iva o l’imposta di registro, o addirittura, seppure con le esenzioni oggi esistenti, l’imposta di successione.