Ristori quater, norme "spezzatino" e l’ennesimo groviglio di proroghe - QdS

Ristori quater, norme “spezzatino” e l’ennesimo groviglio di proroghe

Salvatore Forastieri

Ristori quater, norme “spezzatino” e l’ennesimo groviglio di proroghe

venerdì 04 Dicembre 2020

Confine sottile tra le agevolazioni concesse e il rischio di sanzioni per averne beneficiato senza averne diritto: la confusione normativa ha mandato in tilt commercialisti e consulenti del lavoro. Il Decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020 è l’ottavo provvedimento in materia fiscale e contributiva.

ROMA – Dopo ben 46 Dpcm ed altri provvedimenti di prevenzione e ristoro sociale per le categorie produttive travolte letteralmente dalla pandemia da Covid-19, e dopo sette decreti legge contenenti disposizioni di natura fiscale e contributiva per le aziende colpite dalle gravi conseguenze economiche che l’emergenza sanitaria ha determinato (Decreti “Cura Italia”, Dl. 18 del 17/3/2020, “Liquidità”, Dl. 23 dell’8/4/2020, “Rilancio”, Dl. 34 del 19/5/2020, “Decreto Agosto”, Dl. 104 del 14/8/2020, “Ristori”, Dl. 137 del 28/10/2020, “Ristori bis”, Dl. 149 del 9/11/2020 e “Ristori ter”, Dl. 154 del 23/11/2020), arriva il “Decreto Ristori quater, il Decreto Legge n.157 del 30 novembre 2020.

In materia fiscale e contributiva, quindi, siamo già all’ottavo decreto legge, ossia all’ottava proroga di termini di adempimenti che, talvolta con modifiche sostanziali riguardanti le condizioni di applicabilità, talvolta con modifiche legate al “colore” (rossa, arancione o gialla) della zona in cui operano le aziende, oppure legate ai codici (Ateco) che caratterizzano l’attività svolta, pur senza volere polemizzare con il Legislatore sul metodo adottato o sulla “lungimiranza” delle soluzioni fino ad ora offerte ai contribuenti, hanno comunque creato una confusione tale da rendere veramente difficile ai professionisti del settore, Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro, dare consigli corretti ai loro clienti, principalmente per evitare loro di perdere le agevolazioni concesse, oppure, peggio ancora, di incorrere in sanzioni per avere beneficiato delle agevolazioni senza averne diritto.

Ricordiamo, in maniera estremamente sintetica che, dopo una prima proroga fiscale al 31 maggio 2020, una successiva al 31 luglio, un’altra al 16 settembre, dopo la sospensione dell’attività di riscossione coattiva fino al 31 agosto, la concessione di “Bonus” vari, la possibilità di rateizzare il 50% dei versamenti prima sospesi con pagamento fino al 16/1/21, la proroga della sospensione della riscossione coattiva fino al 15 ottobre, la proroga del pagamento Tosap e Cosap al 31 dicembre 2020, la proroga al 31 aprile 2021 degli acconti II.DD. e Irap solo per soggetti Isa in “zone rosse”, la cancellazione della seconda rata Imu per gli immobili in cui viene svolta l’attività commerciale, la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione del modello 770, l’ulteriore sospensione dell’attività di riscossione coattiva al 31 dicembre 2020, l’ulteriore proroga del versamento per i soggetti Isa in zona rossa e per determinate attività, ora, con il Decreto “Ristori quater”, arrivano altre disposizioni agevolative.

Evidentemente, qualunque ristoro ed agevolazione per i soggetti colpiti dalle gravissime conseguenze economiche della pandemia sono ben accetti.
Tuttavia, disposizioni “spezzatino”, come già detto, creano confusione, non danno chiarezza e certezze ai diretti interessati, rendono estremamente difficile il lavoro dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro.

Ma vediamo ora quali sono le più recenti novità, entrate in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale n. 297, dello scorso 30 novembre 2020.
Alcune di queste, prima ancora di diventare “legge” erano state annunciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un provvedimento, un “comunicato stampa” in data 27 novembre 2020, meno ufficiale, sebbene ormai abbastanza consueto.
Tra le diverse disposizioni agevolative annunciate ed ora contenute nel Decreto “Ristori quater”, che comportano un “costo” di circa sei miliardi di euro, spiccano quelle che prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva dovute nel mese di dicembre, l’ampliamento della platea delle attività destinatarie del contributi a fondo perduto, il rinvio del termine per il pagamento degli importi per la “rottamazione ter” e per il “saldo e stralcio” in scadenza il 10 dicembre, la razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione dei ruoli concessa dall’agente della riscossione, la nuova chance offerta ai contribuenti decaduti da piani di dilazioni o da precedenti rottamazioni.

Queste, più in particolare, le novità:

  • Proroga al 10 dicembre 2020 (fino ad ora la scadenza era 30 novembre) del termine relativo al pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovuta dagli operatori economici con domicilio fiscale in tutto il territorio nazionale (art.1 c.1);
  • Proroga al 10 dicembre 2020 (fino ad ora la scadenza era 30 novembre) del temine relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte dirette e di Irap (art.3);
  • Proroga al 30 aprile (fino ad ora la scadenza era 30 novembre), con pagamento in unica soluzione entro la stessa data, delle imposte legate alla dichiarazione dei redditi, per gli operatori economici, con domicilio fiscale in tutto il territorio nazionale, ma a condizione che gli stessi abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro e che, nel primo semestre del 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre del 2019 (art.1 c.3);
  • La stessa proroga riguarda, a prescindere dal volume d’affari e del calo di fatturato, i soggetti che hanno domicilio fiscale nelle “zone rosse” e che svolgono attività di quelle indicate negli allegati 1 e 2 del Decreto “Ristori bis”, nonché gli esercenti attività di ristorante ubicati nelle zone “arancione” (art.1 c.4);
  • Per i soggetti che applicano gli Isa e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del Dl. 104 del 14/8/2010 (Decreto “di Agosto”) e dall’articolo 6 del Dl. 149 del 9/11/2020 (“Ristori bis”);
  • Proroga al 16 marzo 2021 del versamento dell’Iva, dei contributi previdenziali e delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020, a condizione, però, che gli interessati abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro e che, nel mese di novembre 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto alo mese di novembre del 2019. I versamenti devono essere effettuati dai soggetti interessati entro il 16 marzo o in quattro rate mensili di pari importo (art.2 c.1);
  • La stessa sospensione al 16 marzo 2021 è anche applicabil4e, a prescindere dal fatturato, a tutte le attività economiche, di tutto il territorio nazionale, sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, alle attività di ristorazione nelle aree rosse o arancione, alle attività individuate nell’allegato 2 di ci al Decreto Ristori bis (come il commercio al dettaglio, grandi magazzini, commercio ambulante di prodotti alimentari, istituti di bellezza, ecc.), nonché ai tour operator, agenzie di viaggio e alberghi delle “zone rosse”. Anche il questo caso i versamenti devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili di pari importo (art.2 c.3);
  • Esenzione del pagamento del saldo Imu 2020 in scadenza il 16 dicembre 2020, a condizione che l’utilizzatore coincida con il soggetto passivo, anche non proprietario dell’immobile;
  • Proroga al 1^ marzo 2021 delle rate, in scadenza il 10 dicembre 2020, relative alla “rottamazione ter” ed alla definizione “saldo e stralcio” (art.4);
  • Prevista la sospensione delle procedure di iscrizione di nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, ovvero di altre procedure esecutive, nel caso di presentazione dell’istanza di rateizzazione all’Agente della Riscossione. In questo caso sono sospesi pure i termini di prescrizione e decadenza (art.7 c.1);
  • Solo per le rateizzazioni richieste entro il 31 dicembre 2021, elevata da 60 mila a 100 mila Euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo sperata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
  • Sempre per le sole rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene elevato da cinque a dieci il numero delle rate che, se non pagate, comportano la decadenza della dilazione concessa (art.7 c.4);
  • Previsti nuovi bonus da 800 a 1.000 Euro per alcuni lavoratori danneggiati dalla pandemia e che operano in determinati settori, come quello del turismo e degli stabilimenti termali, nonchè per alcuni lavoratori del settore sportivo che collaborano con il Coni o con altri Enti riconosciuti (articoli 9 e 10);
  • Concessi contributi a fondo perduto per gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • Rivisitati i codici Ateco relativi alle imprese beneficiarie del contributo a fondo perduto.

Di fronte a questo ennesimo groviglio di proroghe, tutte di difficilissima attuazione, c’è chi sostiene che l’unica soluzione praticabile in questo particolarissimo periodo è quella di una sospensione tributaria generalizzata, magari legata ad una ulteriore definizione agevolata delle pendenze tributaria, quelle nuove e quelle vecchie.

Purtroppo, però, c’è chi pensa pure all’introduzione di una nuova imposta “patrimoniale”, un’iniziativa, comunque, che ha provocato le proteste di molte parti politiche.

Non si dimentichi, infatti, che un’imposta patrimoniale sugli immobili esiste già, ed è l’Imu, e non si dimentichi nemmeno che una imposta sui patrimoni, privilegiando coloro i quali hanno speso il reddito percepito nel corso degli anni, a prescindere dalle conseguenze che potrebbe avere nell’attuale e particolarissima situazione economica legata alla pandemia, colpirebbe sempre il risparmio dei cittadini i quali, in un futuro più o meno prossimo, consumando i redditi non spesi, consumando cioè le somme risparmiate, si troverebbero necessariamente a dovere subire un’altra forma di tassazione, ossia, oltre alla “patrimoniale”, anche quella sui consumi, come l’Iva o l’imposta di registro, o addirittura, seppure con le esenzioni oggi esistenti, l’imposta di successione.

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