Lavoro

Rivalutazione fondi per il Tfr, versamento dell’acconto entro il 16 dicembre

ROMA – La rivalutazione dei fondi per il Trattamento di fine rapporto – Tfr – comporta in capo ai datori di lavoro sostituti il versamento dell’imposta sostitutiva sulla quota di rivalutazione del Fondo Tfr pari al 17%, così sancito dall’articolo 2120 c.c.

Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l’indice Istat da considerare è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Per l’anno 2019, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito indicando nel modello F24 il codice tributo “1712” e come anno di riferimento il “2019” entro le seguenti scadenze:
– in acconto, entro il prossimo 16 dicembre 2019;
– a saldo entro il 17 febbraio 2020 (il 16 cade di domenica).

L’adempimento di determinazione e versamento dell’imposta sostitutiva è a carico del datore di lavoro, solo nel caso in cui il Tfr sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti il cui Tfr è destinato al Fondo di Tesoreria dell’Inps. L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare, poiché il lavoratore è privo del Tfr in quanto interamente destinato al fondo pensione.

L’acconto dell’imposta sostitutiva sulla quota di rivalutazione del Fondo Tfr di dicembre si può determinare utilizzando alternativamente i due metodi:
– storico, in misura pari al 90% dell’imposta sostitutiva relativa all’anno precedente, e quindi sulla rivalutazione maturata nell’anno solare precedente (sul Tfr al 31.12.2018);
– previsionale, nel caso in cui il numero di personale si è ridotto nel corso del 2019. La cui determinazione verrà calcolata sulla rivalutazione presunta per il 2019, tenuto conto delle cessazioni avvenute nel corso dell’anno.

Si ricorda che, l’accantonamento annuo del Tfr è formato da:
– una quota capitale, pari alle retribuzioni annue lorde diviso 13,5;
– una quota finanziaria, determinata rivalutando l’accantonamento risultante al 31 dicembre dell’anno procedente (escludendo la quota maturata nell’anno) e applicando un tasso fisso dell’1,5% e un tasso pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.