Il nuovo articolo 10 bis del Sostegni ter riscrive il calendario delle scadenze entro le quali può essere effettuato il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021, senza perdere i benefici della definizione agevolata.
Vengono inoltre spostati anche i termini per i versamenti delle rate in scadenza nel 2022.
Entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell’anno 2020; entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nell’anno 2021; entro il 30 novembre 2022, le rate in scadenza nell’anno 2022. Anche a queste nuove scadenze si applica la deroga ai mini ritardi, ovvero sono ritenuti validi anche i versamenti fatti entro cinque giorni dalla scadenza.
La rottamazion-ter, anche detta definizione agevolata, prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Il “Saldo e stralcio” riguarda, invece, solo le persone fisiche ed è riferito esclusivamente ad alcune tipologie di debiti affidati all’Agente della riscossione. Oltre alla riduzione degli importi dovuti, prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
Le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito della decadenza dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio avviate in questi mesi vengono estinte dal nuovo emendamento. Restano invece definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme eventualmente già versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter, ossia il 27 gennaio.