La comunione legale dei beni tra i coniugi si scioglie a seguito della loro separazione. Il comma 2 dell’art 191 c.c – introdotto recentemente dalla legge sul divorzio breve (legge n. 55/2015) – ha specificato che lo scioglimento avviene nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, e ciò a seguito del ricorso per separazione giudiziale o consensuale. In sintesi, presupposto necessario per la fine del regime della comunione legale dei beni, è il provvedimento con il quale il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati, per cui è da questa data che bisogna fare riferimento per determinare i beni da dividere.
Si fa presente che il rito specifico processuale previsto per la separazione dei coniugi, non comprende ad attrarre a sé un altro tipo di causa o di domanda giudiziale, quale potrebbe essere quella per la contemporanea richiesta della divisione dei beni in comunione. Quindi, non è possibile ottenere una pronuncia di divisione dei beni comuni nell’ambito della procedura per la separazione dei coniugi. Viceversa è possibile inserire, nel progetto di separazione, le condizioni per una futura divisione od attribuzioni dei beni immobili, facenti parte della comunione legale dei beni.
Così facendo, la successiva divisione – davanti al notaio o davanti al tribunale sarà esente da ogni tassa od imposta (si veda l’art 19 della legge n. 74/ 1987; sent. Corte Costituz. N154/199; ris. min. n2/E /2014).