Economia

Stangata del Fisco sulle seconde case, ecco perché si rischia la doppia tassazione

Sono numerosi i cittadini che decidono di comprare una casa successiva all’abitazione principale, ma fare un investimento di questo comporta inevitabilmente delle conseguenze. Il Fisco potrebbe battere cassa e chiedere il pagamento di una doppia tassazione con Irpef e Imu. Per la seconda casa è bene considerare subito che le tasse che si è chiamati a pagare non sono le stesse previste per la prima, a partire dall’acquisto stesso (che costerà di più) fino ad arrivare alle imposte da versare anno dopo anno.

Acquisto seconda casa, le conseguenze

Nel momento in cui si decide di comprare una casa diversa dall’abitazione principale si deve mettere in conto che non ci sarà la possibilità di beneficiare degli stessi sgravi previsti per la prima casa. L’imposta catastale e l’imposta ipotecaria graveranno per 50 euro ognuna su chi acquista ma a essere più pesante è l’imposta di registro: mentre per la prima casa è pari al 2% del valore catastale, dalla seconda casa in poi sale al 9%. Queste sono solo le prime spese di cui tenere conto, perché ci sono quelle che si dovranno sostenere tutti gli anni, ovvero: Imu, Tari e, in alcuni casi, Irpef.

La Tari inoltre va pagata anche sulla casa sfitta, in cui non abita nessuno perché, in teoria è atta a produrre rifiuti anche se, in realtà non ne produce. Si può chiedere l’esenzione dal pagamento della Tari solo nel caso che l’immobile sia inabitabile e questo si verifica nel caso che non sia ammobiliato e in esso non siano presenti gli allacci delle utenze principali (acqua ed energia elettrica).

Stangata del Fisco sulle seconde case, quando si verifica la seconda tassazione

Nel caso in cui si è in possesso di una seconda casa sfitta nello stesso Comune in cui si vive, infatti, si dovrà pagare oltre all’Imu anche l’Irpef. A prevederlo il Dl 147 del 2013 che all’articolo 1, comma 717 prevede che “il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 50%“.

A questa norma, tra l’altro, si aggiunge quanto previsto dal Dpr 917 del 1986 che all’articolo 41 prevede che “per gli immobili interessati la tassazione ai fini IRPEF avviene sulla rendita catastale dell’unità immobiliare rivalutata del 5%, aumentata di 1/3 (in quanto immobile tenuto a disposizione), e ridotta al 50% per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 147/2013“.

In pratica sull’immobile tenuto a disposizione del proprietario (la casa sfitta) ubicato nello stesso Comune dell’abitazione principale si deve versare l’Irpef nella misura del 50% calcolato sulla rendita catastale rivalutata (al 5%) e aumentata di un terzo.

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