La comunicazione dell’accoglimento dell’istanza costituisce il presupposto per fruire del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 8-bis dell’art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.
A chi è rivolta l’agevolazione
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato”.
Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore “svantaggiato”:
• chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
• i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
• chi vive solo con una o più persone a carico;
• i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);
• chi è membro di una minoranza nazionale.
Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Il “valore” del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”.
Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Si perde il diritto al bonus quando: 1) il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; 2) i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; 3) vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.