In caso di danni subiti in vacanza o di fallimento o insolvenza del professionista che fornisce il viaggio. Un’assicurazione, un fondo di garanzia e un contratto di assistenza turistica
PALERMO – Il codice del consumo mette a punto un sistema di garanzie composito a tutela del viaggiatore che si articola in due strumenti obbligatori, assicurazione e Fondo di garanzia e in uno strumento facoltativo, c.d. contratto di assistenza turistica, che trova il suo fondamento normativo nell’art. 99, comma 2.
Tramite l’assicurazione si garantisce il risarcimento dei danni che potrebbero scaturire dal mancato o inesatto adempimento dei servizi turistici; tramite il Fondo di garanzia, invece, si è cercato di porre il consumatore al riparo dall’insolvenza e dal fallimento del professionista, fornendogli garanzie ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio dell’organizzatore e del venditore.
La necessità di una assicurazione discende dalla struttura stessa del contratto di viaggio che si connota per la «sfasatura» tra il momento in cui il consumatore adempie e quello in cui ad adempiere è l’organizzatore o il venditore, infatti il consumatore versando anticipatamente l’intero prezzo non ha garanzia dell’effettivo adempimento dell’altra parte.
Il codice del consumo stabilisce l’obbligo per l’organizzatore e per il venditore di avere una copertura assicurativa per tenere il consumatore indenne sia dai danni alla persona, sia dagli altri danni che potrebbero derivare dal mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dovute.
È opportuno sapere che il codice del consumo tra gli obblighi informativi prevede espressamente la menzione, all’interno del contratto di vendita di pacchetto turistico, degli estremi della copertura assicurativa, un’eventuale mancanza si può configurare come ipotesi di inadempimento che consentirà di chiedere la risoluzione.
Il comma 2 dell’art. 99 del codice del consumo riconosce la possibilità di stipulare polizze facoltative di assistenza turistica con le quali fronteggiare particolari situazioni di emergenza.
L’esigenza di tutelare il consumatore dalle conseguenze negative dell’insolvenza e del fallimento dell’operatore turistico trova un puntuale rifermento a livello comunitario nella dir. 90/314/CEE che prevedeva l’obbligo per l’organizzatore e per l’intermediario di “dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore”.
Il nostro ordinamento, nel recepire la direttiva, ha inteso rafforzare la posizione del consumatore e, al riguardo, ha istituito un Fondo di garanzia – disciplinato oggi dall’art. 100 cod. cons. – che garantisce tanto il rimborso quanto il rimpatrio del “turista-consumatore” nel caso di viaggi all’estero, nonché a fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze.
Un Dpcm prevede le modalità di gestione del fondo
II Fondo di garanzia, per effetto del d.lgs.23 ottobre 2007, n. 221 prevede che le modalità di gestione del fondo siano determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, con il ministro dell’economia e delle finanze attualmente gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attualmente viene alimentato tramite il versamento del due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria.
Tale due per cento, tuttavia, è apparso a molti insufficiente rispetto allo scopo cui è preordinato.
Non si può fare a meno di sottolineare che tramite l’istituzione del Fondo il consumatore ha la possibilità di usufruire di una tutela certamente più efficace che gli consente di ottenere il rimborso immediato del prezzo versato, evitando di concorrere con gli altri creditori in sede di ripartizione della massa fallimentare. Spetterà al Fondo, infatti, surrogarsi nei diritti del «turista-consumatore» mediante insinuazione nel passivo fallimentare.