In cosa consiste tale formula? E, soprattutto, quali sono i diritti spettanti in favore del consumatore e le responsabilità inerenti all’attività dell’operatore turistico?
Trattasi, in particolare, di un’offerta nella quale, pur rimanendo invariata la forma contrattuale, vengono ad essere modificate le obbligazioni nascenti in capo al tour operator, diverse a seconda della tipologia dell’offerta praticata.
Esempio: una Formula Roulette in pensione completa in hotel 4 stelle a Hurgada, significa che l’operatore garantisce al cliente la sistemazione minima in 4 stelle (o superiore) e che verrà fornito il trattamento di pensione completa. Generalmente le Formule roulette costano meno, il lato negativo è che l’hotel di assegnazione può essere conosciuto dal cliente addirittura in alcuni casi, a seconda del Tour Operator, sola quando si arriva a destinazione.
Le formule Roulette risultano più a buon mercato perché implicano un risparmio di tempo e, di denaro per l’organizzatore. L’operatore – nel comunicare il nome della struttura – si rende garante al momento della conferma, della destinazione, della categoria, delle camere e dei servizi basilari delle strutture stesse.
La formula roulette può articolarsi in diverse modalità.
Le conseguenze riconducibili ai singoli casi sono differenti: nella prima ipotesi, il compito del tour operator sarà, infatti, quello di fornire al consumatore un alloggio di categoria pari o superiore a quella contrattata nella località dallo stesso viaggiatore prescelta, con conseguente onere della prova in capo al turista circa la non adeguatezza della struttura offerta.
Nel secondo caso il tour operator sarà tenuto a rispettare l’impegno preso alloggiando il turista in una delle strutture indicate, con conseguente inadempimento qualora l’alloggio sia differente, a nulla rilevando anche la eventuale maggiore categoria dell’albergo rispetto a quello pattuito, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo allo stesso organizzatore del viaggio che potrà liberarsi dalla responsabilità per inadempimento soltanto laddove riesca a fornire prova del fatto che quanto imputatogli è stato frutto di impossibilità della prestazione derivante da causa allo stesso non imputabile.