Condomino molesto? Previsto il risarcimento del danno - QdS

Condomino molesto? Previsto il risarcimento del danno

Nunzia Scandurra

Condomino molesto? Previsto il risarcimento del danno

venerdì 20 Luglio 2012

Associazione regionale di consumatori e famiglie. Cassazione: è illecito civile il disturbo della tranquillità delle persone

CATANIA – Venite svegliati da schiamazzi a tarda ora dal condomino che abita il piano di sopra? Lo stesso vicino ha l’abitudine di sbattere i tappeti dal balcone o di versar briciole incurante di coloro che vivono nell’appartamento sottostante?
Sappiate che non potete denuncialo penalmente, ma avete diritto al risarcimento del danno subito.
La Corte di Cassazione penale ha deciso che il disturbo della tranquillità di un numero determinato di persone costituisce solamente un illecito civile e non certo una fattispecie delittuosa.
Infatti, con la sentenza 27625 del 11 luglio 2012, la Suprema Corte ha capovolto il giudizio del tribunale del capoluogo ligure, il quale aveva condannato una coppia residente in un condominio per il reato di disturbo alle occupazioni delle persone poiché avevano arrecato disturbo con schiamazzi in tarda serata. Inoltre, erano stati chiamati a rispondere del reato di getto pericoloso di cose perché avevano versato dal balcone cose atte a imbrattare e molestare nel terrazzo sottostante “scuotendo” i tappeti e le tovaglie di casa.
I giudici hanno motivato tale decisione in virtù del fatto che tali condotte, appena descritte, non siano idonee ad offendere o ad esser pericolose per un numero indeterminato di soggetti. Infatti «il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sé, l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati – di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l’evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare».
 
Lo stesso ragionamento viene elaborato per lo “sbattimento” dei tappeti. Nel caso specifico le lamentele provenivano solo dagli abitanti di un solo appartamento, quello sottostante. Siamo dinnanzi ad un caso di richiesta di risarcimento del danno e non del comportamento rientrante in una violazione sanzionabile penalmente.

Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti
di Veroconsumo

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