Attribuzione dei seggi
E così si manterrà l’attuale legge elettorale, la n. 29 del 20 marzo 1951 (modificata poi con la Lr. n. 7 del 2005). La legge prevede che dei novanta scranni, ottanta saranno “attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali”. Queste poche parole racchiudono vari spunti.
Intanto, il sistema elettorale proporzionale siciliano si basa sulle nove circoscrizioni, a loro volta corrispondenti ad altrettanti collegi e riferibili alle nove province. Ad ogni collegio sono già stati assegnati un numero di seggi (che riportiamo in tabella) in base alla popolazione. Gli elettori di Palermo, ad esempio, sceglieranno 20 dei prossimi deputati.
Il quoziente di Hare
Per capire quali saranno gli onorevoli che saranno eletti, bisogna andare a fondo nel sistema proporzionale: bisogna individuare il quoziente di Hare, ovvero la divisione tra il numero dei voti validi e il numero dei seggi assegnabili. In altre parole: se in Provincia di Palermo votano 900 mila degli elettori aventi diritto, il quoziente sarebbe 45. Mettiamo che l’inesistente Partito Trinacria sia votato da 500 mila elettori: i candidati più votati della sua lista provinciale che hanno accesso all’Ars sono 11, risultato frutto della divisione tra il numero dei voti ricevuti e il quoziente che abbiamo precedentemente calcolato. Gli altri seggi sono assegnati agli altri partiti con lo stesso metodo: il Partito Sicani riceve 150 mila voti e ottiene tre seggi, il Partito Siculi 200 mila e ne conquista quattro. Se rimangono dei seggi non assegnati, vengono distribuiti tra i partiti che hanno il “resto” più alto: ovvero ciò che rimane nella divisione tra numero di voti ottenuti e quoziente di Hare. Potrebbe sembrare un meccanismo complesso, ma ha un senso: è un modo perché si abbia uno specchio reale tra la percentuale di votanti per ogni provincia e la rappresentanza all’Ars.
Rimangono quindi altri dieci seggi da assegnare. Due sono destinati a due candidati alla presidenza della Regione: quello eletto e il candidato della seconda lista più votata.
La lista regionale, c.d. listino e il premio di maggioranza
Per sapere a chi assegnare gli ultimi otto posti, bisogna spiegare cos’è il listino. Il suo nome ufficiale è “lista regionale” perché, a differenza della “lista provinciale”, è presentata direttamente alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, mentre quelle dei collegi provinciali sono depositate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione. Il listino presenta nove nomi: il capolista, candidato alla presidenza, e otto candidati delle liste provinciali ordinati secondo un’alternanza uomo-donna. Questi otto nomi sono bloccati e rivestono un’importanza capitale se il partito che riceve il maggior numero di preferenze non raggiunge la maggioranza assoluta. Se infatti il candidato alla presidenza ottiene una maggioranza che conta su meno di 54 parlamentari regionali, saranno presi dal listino, nell’ordine, tanti nomi quanti concorreranno a raggiungere quella cifra. È un vero e proprio premio di maggioranza, che scatta solo in caso di necessità.
Il premio di minoranza
Altrimenti, “i seggi eventualmente rimanenti – prosegue il comma 12 dell’art. 1 bis – sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti”. Scatta quindi, in quest’ultimo caso, il premio di minoranza.
Il rischio è che i seggi conquistati dai partiti collegati al presidente della Regione non arrivino nemmeno a 46 (cifra massima per poter avere il “premio” e quindi la maggioranza assoluta) si abbia poi un Governo che non avrà la certezza di poter dirigere la Regione.
Lo sbarramento
A tutto questo va aggiunta una postilla: lo sbarramento per i partiti è al 5 per cento dei voti validi ricevuto dal gruppo di liste provinciali. Chi raccoglie meno di questa percentuale dei consensi a livello regionale, quindi, non ha diritto ad alcun seggio.
Per poterlo presentare, invece, servono normalmente tra le 1.800 e le 3.600 firme. Meno firme servono per le liste per ogni collegio provinciale: nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani serviranno tra le 150 e le 300 firme; in provincia di Messina bastano tra i 300 e i 600 elettori; nelle province di Catania e Palermo, servono tra le 600 e le 1.200 firme. In queste elezioni tutte le cifre però sono dimezzate per la conclusione anticipata della legislatura.
“Nessuna sottoscrizione – specifica l’art. 13 sulle liste provinciali – è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio”.
Cerchiamo qui di riassumere, quanto più in breve possibile, i casi di ineleggibilità, che riguardano: i presidenti e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori comunali (il Comune però deve avere più di 20 mila abitanti); il Commissario dello Stato; il segretario generale della presidenza della Regione; i dirigenti regionali di strutture medie e grandi, di uffici speciali e di vigilanza, i direttori generali di agenzie regionali e statali; i segretari, i capi di gabinetto e degli uffici di Ministri, viceministri, sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali; i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri; i dirigenti generali di amministrazioni statali che operano in Sicilia; i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; il capo e il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia; i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, delle Corti d’appello e dei tribunali della Sicilia; i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell’Amministrazione regionale; i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari; i magistrati, compresi quelli onorari; i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri; coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione; i consulenti legali e amministrativi che lavorino per le due precedenti categorie; i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell’INPS; i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società partecipate; gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione; i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione.
Le incompatibilità sono con le cariche di ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali; cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati; quella di ricoprire cariche dirigenziali in organismi che gestiscano servizi per conto della Regione o di enti regionali o sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, o infine di istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l’esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.
• Il 13 settembre i sindaci di tutti i Comuni della Regione dovranno dare notizia delle elezioni agli elettori affiggendo i relativi manifesti. (“quarantacinque giorni prima della data della votazione”, art. 11 della Lr. 29/1951).
• Tra il 15 e il 16 settembre si dovranno presentare i simboli all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali – oggi diviso in due differenti assessorati (“A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione”, art. 12).
• Tra il 27 e il 28 settembre le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte d’appello di Palermo (“A partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione”, art. 14 bis).
• Negli stessi giorni, il 27 e il 28 settembre, vanno presentate le liste dei candidati per ogni collegio provinciale alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione (“A partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione”, art. 15).
• Il 1° ottobre l’Ufficio centrale circoscrizionale dà comunicazione di eventuali modifiche alle liste (“Entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione”, art. 17 bis) ed entro il 2 ottobre si possono presentare i ricorsi (“entro ventiquattro ore dalla comunicazione”, art. 17 bis).
• Tra il 4 e il 9 ottobre si possono inoltrare le richieste alla commissione elettorale comunale per essere scelti come scrutatori (“Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l’elezione”, art. 27), estratti a sorte tra il 13 e il 20 ottobre (“Tra il quindicesimo e l’ottavo giorno precedente l’elezione”, art. 27).
• Il 28 ottobre si terranno le elezioni.