PALERMO – Prosciolto per prescrizione dall’accusa di voto di scambio l’ex europarlamentare Antonello Antinoro.
La Corte d’appello di Palermo, ha ritenuto infatti insussistente, sulla base della nuova legge, il reato di voto di scambio politico-mafioso.
Antinoro secondo i magistrati aveva comprato un pacchetto di voti, ma non pattuì che coloro che glielo avevano offerto dovessero agire con ‘metodo mafioso’. L’accusa aveva chiesto la condanna a sei anni.
Nella sentenza che ha prosciolto Antinoro i giudici della terza sezione della Corte d’appello, hanno ridotto, ma non eliminato del tutto, il risarcimento in favore della Regione Sicilia, che si era costituita parte civile e avrà così 10 mila euro, contro i 30 mila assegnati in primo grado: la costituzione della Regione era stata ammessa perché le elezioni che sarebbero state “inquinate” erano le regionali del 2008, in cui Antonello Antinoro, candidato per l’Udc, per la seconda volta conseguì un record di preferenze, circa 30 mila. Proprio la sentenza del Tribunale, che il 16 dicembre 2011 aveva condannato Antinoro a 2 anni e 6 mesi, era quella su cui la Corte palermitana è stata chiamata a pronunciarsi adesso. In base alla nuova legge sul voto di scambio, il 3 giugno 2014 la Suprema Corte aveva annullato con rinvio un’altra sentenza di appello, che il 5 luglio 2013 aveva condannato l’ex eurodeputato a 6 anni, per voto di scambio politico-mafioso.
La condanna più severa era legata alla formulazione dell’articolo 416 ter del codice penale, successivamente modificata in senso più favorevole al reo, perché ora deve essere provato non solo l’accordo con “chiunque” (non solo con i mafiosi) per comprare voti, in cambio di denaro o “altre utilità”, ma deve essere anche dimostrato che sia stato stipulato un patto con cui i procacciatori di voti si siano impegnati a procurare consensi usando “metodi mafiosi”.
La Corte d’appello di Palermo, ha ritenuto infatti insussistente, sulla base della nuova legge, il reato di voto di scambio politico-mafioso.
Antinoro secondo i magistrati aveva comprato un pacchetto di voti, ma non pattuì che coloro che glielo avevano offerto dovessero agire con ‘metodo mafioso’. L’accusa aveva chiesto la condanna a sei anni.
Nella sentenza che ha prosciolto Antinoro i giudici della terza sezione della Corte d’appello, hanno ridotto, ma non eliminato del tutto, il risarcimento in favore della Regione Sicilia, che si era costituita parte civile e avrà così 10 mila euro, contro i 30 mila assegnati in primo grado: la costituzione della Regione era stata ammessa perché le elezioni che sarebbero state “inquinate” erano le regionali del 2008, in cui Antonello Antinoro, candidato per l’Udc, per la seconda volta conseguì un record di preferenze, circa 30 mila. Proprio la sentenza del Tribunale, che il 16 dicembre 2011 aveva condannato Antinoro a 2 anni e 6 mesi, era quella su cui la Corte palermitana è stata chiamata a pronunciarsi adesso. In base alla nuova legge sul voto di scambio, il 3 giugno 2014 la Suprema Corte aveva annullato con rinvio un’altra sentenza di appello, che il 5 luglio 2013 aveva condannato l’ex eurodeputato a 6 anni, per voto di scambio politico-mafioso.
La condanna più severa era legata alla formulazione dell’articolo 416 ter del codice penale, successivamente modificata in senso più favorevole al reo, perché ora deve essere provato non solo l’accordo con “chiunque” (non solo con i mafiosi) per comprare voti, in cambio di denaro o “altre utilità”, ma deve essere anche dimostrato che sia stato stipulato un patto con cui i procacciatori di voti si siano impegnati a procurare consensi usando “metodi mafiosi”.
R.P.
