Agenzia delle Entrate: possibile il check on line delle partite Iva dei contribuenti - QdS

Agenzia delle Entrate: possibile il check on line delle partite Iva dei contribuenti

Michela Forastieri

Agenzia delle Entrate: possibile il check on line delle partite Iva dei contribuenti

venerdì 19 Ottobre 2012

Lo prevede, con decorrenza 29 aprile 2012, l’art. 35 quater del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Sarà così possibile verificare in tempo reale se un imprenditore o professionista è davvero tale

PALERMO – Era da molto tempo che veniva segnalata la necessità per i cittadini di conoscere l’esistenza e la regolarità della posizione IVA di alcuni contribuenti. è capitato diverse volte, infatti, che a fronte di una cessione o di una prestazione, il cedente o prestatore ha emesso e consegnato al cliente la relativa fattura evidenziando un numero di partita IVA inesistente o, per meglio dire, sconosciuto all’Anagrafe Tributaria.
Con un documento così fatto il cessionario o committente si è trovato qualche volta in grosse difficoltà perché l’Amministrazione Finanziaria, procedendo ad una verifica nei suoi confronti, gli ha contestato l’inesistenza, quantomeno soggettiva, dell’operazione con applicazione delle relative sanzioni, anche di natura penale.
Qualche volta, pertanto, il cittadino si è rivolto all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per sapere se un determinato soggetto, che aveva effettuato una operazione nella qualità di imprenditore o professionista, era veramente tale oppure soltanto un malfattore.
Qualche altra volta l’interesse è stato invece del fornitore del bene o del servizio il quale voleva sapere se il suo cliente era veramente il contribuente che aveva dichiarato di essere, oppure altro soggetto, magari con dati anagrafici e fiscali assolutamente inventati.
Ma fino a qualche tempo fa gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali i cittadini facevano richiesta di accedere alla suddette informazioni, rispondevano negativamente, rifiutandosi – cioè – di fornire i dati richiesti adducendo il motivo del “segreto d’ufficio” e della privacy.
In pratica, solo un magistrato poteva disporre l’accesso alle suddette informazioni e verificare l’esistenza o meno di una irregolarità.
Il Legislatore, però, a decorrere dal 29 aprile 2012, ha risolto il problema inserendo nella normativa IVA, ossia nel D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633, l’articolo 35 quater in base al quale, al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate ha il dovere di consentire, a chiunque, di verificare la validità del numero di partita IVA, lo stato dell’attività indicata e la denominazione o il cognome e nome (se persona fisica) della ditta. Ora, in base alla citata nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel proprio sito, il Servizio “verifica partita IVA” attraverso il quale vengono fornite al richiedente (che comunque, per motivi di sicurezza, è chiamato ad inserire un codice di controllo “captcha antirobot”), informazioni come lo stato della partita IVA (attiva, sospesa o cessata), la denominazione della ditta, la data di inizio dell’attività e le eventuali date di sospensione o cessazione.
Questo servizio si aggiunge a quelli già esistenti riguardanti il controllo dei codici fiscali e delle posizioni IVA dei soggetti comunitari (VIES).

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