Come è noto, i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e vogliono portare in detrazione l’IVA e dedurre il costo del carburante per autotrazione acquistato presso impianti stradali di distribuzione ed utilizzato nell’esercizio dell’attività svolta, sono obbligati ad istituire, per ogni mezzo impiegato, la “scheda carburante” così come prevista dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977.
Questo documento non va utilizzato per gli acquisti effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione, nonché per gli acquisti di carburante effettuati dallo Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università, ecc.
La “scheda” va istituita per ogni mezzo e dalla stessa devono risultare gli estremi di individuazione dell’acquirente utilizzatore, nonché il tipo, il modello e la targa o numero del telaio dell’autoveicolo.
L’addetto al distributore stradale, poi, all’atto di ciascun rifornimento, deve indicare la data dell’acquisto, l’importo al lordo dell’IVA e la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione, apponendovi poi la propria firma.
L’addetto al distributore stradale, poi, all’atto di ciascun rifornimento, deve indicare la data dell’acquisto, l’importo al lordo dell’IVA e la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione, apponendovi poi la propria firma.
Chi scrive, nel ‘97, ha partecipato personalmente (facendo parte dell’apposita Commissione ministeriale) alla predisposizione del citato Decreto Presidenziale n. 444/97, cercando di contemperare le esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria con la necessità di evitare adempimenti eccessivamente pesanti per i contribuenti, specialmente in operazioni commerciali, come quelle che avvengono “dal distributore di carburante” , che per le specifiche modalità con cui vengono effettuate (introduzione del carburante attraverso l’apposito distributore e pagamento immediato del corrispettivo) non permettono formalità più complesse come la fatturazione o il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.
Intanto sono già trascorsi quindici anni da quando l’attuale modello di scheda carburante ha cominciato ad essere utilizzato e, per la verità, non ci sono state mai particolari lamentele.
Intanto sono già trascorsi quindici anni da quando l’attuale modello di scheda carburante ha cominciato ad essere utilizzato e, per la verità, non ci sono state mai particolari lamentele.
Ma lo scorso anno, con l’intento di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti e, probabilmente, anche per spingere all’utilizzo della moneta elettronica, il Legislatore, con l’articolo 7, comma 2, lettera p), del Dl 70/2011 (“decreto sviluppo”), ha previsto la dispensa dall’obbligo dell’istituzione della scheda carburante nei casi in cui gli acquisti siano effettuati con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari, residenti o con stabile organizzazione in Italia, soggetti alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
In questo caso, pertanto, la scheda non è più necessaria, circostanza quest’ultima che ha portato alcuni a chiedersi come documentare adeguatamente l’acquisto del carburante ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo ai fini della determinazione del reddito.
In merito è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate la quale, con circolare n. 43 del 9 novembre scorso, nel fornire istruzioni sulla dispensa dalla istituzione della scheda carburante, ha manifestato l’avviso secondo il quale gli estratti conto degli strumenti di pagamento precedentemente cennati possono essere ritenuti sufficienti ai fini predetti, purché intestati al contribuente che esercita l’attività economica, l’arte o la professione.
Dall’estratto conto, però, devono risultare almeno gli elementi necessari per identificare ogni singolo “rifornimento”, come la data, il distributore e l’ammontare del corrispettivo. La circolare, comunque, ritiene utile che il documento offra maggiori approfondimenti su ogni operazione, onde facilitare l’attività di controllo dell’ufficio fiscale.
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ricorda pure che chi sceglie di pagare il carburante con carte di debito e prepagate deve farlo per tutto il periodo d’imposta. La carta, inoltre, deve essere intestata al “titolare” dell’attività economica, artistica o professionale e, considerato che il mezzo di pagamento elettronico può essere utilizzato pure per acquisti diversi da quelli relativi al carburante, è necessario che questi ultimi vengano effettuati ponendo in essere transazioni distinte, al fine di consentirne agevolmente il riconoscimento in sede di controllo.
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ricorda pure che chi sceglie di pagare il carburante con carte di debito e prepagate deve farlo per tutto il periodo d’imposta. La carta, inoltre, deve essere intestata al “titolare” dell’attività economica, artistica o professionale e, considerato che il mezzo di pagamento elettronico può essere utilizzato pure per acquisti diversi da quelli relativi al carburante, è necessario che questi ultimi vengano effettuati ponendo in essere transazioni distinte, al fine di consentirne agevolmente il riconoscimento in sede di controllo.

