Danni da infiltrazione, i proprietari rispondono della custodia del bene - QdS

Danni da infiltrazione, i proprietari rispondono della custodia del bene

Eloisa Bucolo

Danni da infiltrazione, i proprietari rispondono della custodia del bene

mercoledì 19 Dicembre 2012

Responsabilità anche nel caso di difetti di costruzione del costruttore

CATANIA – Lesioni dei muri perimetrali, tubazioni danneggiate, impermeabilizzazione assente: sono alcune delle principali cause d’infiltrazioni d’acqua che causano danni agli appartamenti.
A parte i casi di lampante responsabilità, è necessario andare alla ricerca dell’origine del danno per individuare il soggetto responsabile cui rivolgersi per il risarcimento. Individuata la possibile provenienza, è preferibile che le parti concordino di affidarsi ad una ditta che esegua l’intervento con addebito di spese alla parte responsabile. Quando la strada dell’accordo non è percorribile, la soluzione diventa più complessa e si allungano i tempi! Ciascuna delle parti si rivolge ai propri periti per gli accertamenti tecnici e con il passare del tempo c’è il rischio che il danno si aggravi e le spese per il ristoro aumentino.
La parte danneggiante è tenuta a risarcire il danno ai sensi dell’art. 2051 c.c., che prefigura il danno da cose in custodia, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, pertanto in caso di danni da infiltrazioni, il proprietario, dovrà rispondere della custodia del bene.
Il proprietario dovrà essere individuato nel singolo condomino, per le parti di sua proprietà esclusiva, e nel condominio, per le parti comuni, in qualità di custode.
Anche quando la colpa è ricollegabile a difetti di progettazione, il responsabile è tenuto al ristoro del danno, secondo quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 17268/2012. Il caso esaminato riguardava 2 coniugi che, deducendo copiose infiltrazioni d’acqua nella loro cantina, avevano chiesto al tribunale la condanna del condominio a eseguire le opere necessarie all’eliminazione e ristoro dei danni. Il tribunale aveva rigettato l’istanza di risarcimento, esercitata esclusivamente nei confronti del condominio, che a suo parere non era responsabile, considerato che i danni arrecati erano imputabili alla presenza di difetti di progettazione e realizzazione dell’edificio.
La sentenza è stata ribaltata in appello, e a nulla è servito il ricorso in Cassazione del condominio, respinto alla luce del fatto che, oltre alla responsabilità del costruttore – nella fattispecie ravvisabile nella precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti – era ravvisabile la responsabilità del condominio. Perché si prefiguri la responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, indipendentemente dalla condotta, messa in atto o meno dal custode. Non è preclusa, però, al condominio la possibilità di agire nei confronti della società costruttrice in base all’art.1669 c.c. purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

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