Agenzia Entrate: aggiornata la cartella di pagamento - QdS

Agenzia Entrate: aggiornata la cartella di pagamento

Michela Forastieri

Agenzia Entrate: aggiornata la cartella di pagamento

mercoledì 27 Marzo 2013

Provvedimento del 5 marzo 2013 che chiarisce la questione posta al vaglio della Corte Costituzionale. Ecco come cambia la notifica in caso di irreperibilità assoluta del destinatario

ROMA – Con un provvedimento del 5 marzo 2013, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la parte della cartella riguardante la relata di notifica.
La modifica si è resa necessaria per adeguare il modello e le disposizioni normative riguardanti la notifica delle cartelle di pagamento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 19 novembre 2012, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 del DPR 602/73 nella parte in cui si prevedeva che in tutti i casi di irreperibilità – quindi anche in quella temporanea – la notifica può essere effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/73, ossia mediante semplice deposito dell’atto presso la casa comunale.
In pratica, dopo la sentenza della Consulta, sono state uniformate, a livello sistematico, le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60 del DPR 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26 del DPR 602/73) nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, ossia quando il notificatore constata l’assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti.
D’ora in poi, quindi, quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 26, quarto comma del DPR 602/73 e dall’art.60, primo comma, lett. e) del DPR 600/73, si applica solo all’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, e cioè quando, nel Comune dove dovrebbe eseguirsi la notifica, manca l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente.
Soltanto in questo caso, pertanto, è sufficiente la semplice affissione all’Albo Comunale, anche se non è chiaro (trattandosi del combinato disposto di due norme che prevedono termini diversi) se la notifica debba essere ritenuta eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione, come previsto dall’art.60 del D.P.R. 600, oppure nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso all’albo del comune, come previsto dall’art.26 del D.P.R. 602.
Nel caso di irreperibilità relativa, invece, si applica la normativa ordinaria prevista dall’art. 140 del Codice di Procedura Civile, così come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 26 del DPR 602/73, ossia una procedura che prevede tre fasi distinte: a) Il deposito all’albo comunale; b) l’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa, abitazione o azienda del contribuente; c) invio di raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il notificatore informa il contribuente degli adempimenti effettuati.
In realtà, il sistema che si adottava prima non era corretto. Non aveva senso applicare, per la notifica delle cartelle di pagamento, una procedura diversa da quella già applicata in materia di notifica di atti di accertamento veri e propri, una procedura (quella per le cartelle) sicuramente meno trasparente dell’altra, visto che prevedeva, anche quando veniva constata la momentanea assenza del destinatario, la semplice affissione all’albo comunale, senza nessun altro adempimento in grado di assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del soggetto interessato.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate porta sicuramente chiarezza sulla questione che era stata posta al vaglio della Corte Costituzionale.
Sarebbe opportuno, comunque, che sull’intera materia delle notifiche in ambito tributario, comprese quelle tramite il servizio postale, sia degli Enti impositori che dell’Agente della Riscossione, diverse volte oggetto di modifiche anche per gli adeguamenti voluti dalla Consulta, venissero emanate, anche a livello amministrativo, disposizioni chiarificatrici onde evitare dubbi interpretativi che possono comportare rischi e responsabilità non solo per i contribuenti, destinatari ignari di atti impositivi, ma anche per gli uffici fiscali e per i notificatori, magari chiamati a rispondere di danno erariale per non avere tempestivamente notificato gli atti.

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