Condòmini maleducati: puniti. Lo ha stabilito la Cassazione - QdS

Condòmini maleducati: puniti. Lo ha stabilito la Cassazione

Andrea Carlino

Condòmini maleducati: puniti. Lo ha stabilito la Cassazione

venerdì 24 Maggio 2013

Condannata palermitana che usava il balcone di sotto come pattumiera

CATANIA – Condomini maleducati ed irrispettosi, attenzione. Con la sentenza n. 16459/2013, depositata l’11 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha infatti convalidato la condanna penale nei confronti di una condomina che sistematicamente era solita utilizzare il balcone sottostante il suo appartamento come vera e propria pattumiera per raccogliere mozziconi di sigarette, cenere e detergenti corrosivi come la candeggina. La condomina condannata aveva presentato ricorso contro la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 2 dicembre 2011, che ne aveva sancito la colpevolezza in base agli articoli 81 e 674 del Codice penale per aver arrecato molestie ad una vicina gettando, si apprende dal testo del provvedimento giurisdizionale, “nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina”.
Per la reiterazione dei suddetti comportamenti lesivi nei confronti di terzi, il Tribunale palermitano decideva di infliggere alla donna la sanzione corrispondente al pagamento di un’ammenda di 120 euro.
L’illecito in questione, in particolare, veniva a riguardare quello di “getto pericoloso di cose”, specificatamente punibile in base all’articolo 674 del Codice penale, testualmente previgente: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
Il verdetto decretato dal tribunale prevedeva altresì un aggravio di pena in virtù della reiterazione dell’illecito, essendo così applicato il capoverso aggiuntivo dell’articolo 81 del Codice medesimo: “E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo (…). Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.

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