Segreto bancario, addio. Arriva il “Sid” per stanare gli evasori - QdS

Segreto bancario, addio. Arriva il “Sid” per stanare gli evasori

Michela Forastieri

Segreto bancario, addio. Arriva il “Sid” per stanare gli evasori

venerdì 28 Giugno 2013

Sistema di Interscambio flussi dati: sotto la lente di ingrandimento movimenti e saldi dei conti correnti. Ecco come funziona il nuovo, temuto strumento di accertamento fiscale

ROMA – È operativa a tutti gli effetti  l’Anagrafe dei Conti. È già funzionante, infatti, il temuto strumento fiscale attraverso il quale il fisco riesce a conoscere tutti i movimenti bancari ed i saldi dei conti correnti di tutti i cittadini. Il suo nome è  SID, Sistema di Interscambio flussi Dati.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Befera, ha messo infatti l’unico tassello che ancora mancava nel progetto di totale eliminazione del segreto bancario emanando, in data 25/3/2013,  l’apposito provvedimento contenente modalità e termini per la trasmissione telematica all’Anagrafe Tributaria di tutti i movimenti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori individuati dal comma sesto dell’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605, così come modificato dal D.L. 262 del 3/10/2006, ossia le banche, la società Poste Italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio ed ogni altero operatore finanziario.
Dopo ben ventidue anni, quindi, giunge in porto, un progetto concepito nel 1991  (con la Legge 413/91) anche se il Legislatore allora non pensava nemmeno lontanamente che si sarebbe potuto arrivare alla odierna eliminazione totale del segreto bancario, considerate le numerose opposizioni da parte di quasi tutte le categoria sociali e le difficoltà di coniugare il superamento del “segreto” con il rispetto della “privacy”.
Fino a pochi anni fa si considerava già un grosso risultato la possibilità di avere la conoscenza degli  istituti con i quali i contribuenti intrattenevano rapporti bancari, evitando la dispendiosa attività di ricerca di questi soggetti nell’ambito dell’intera platea esistente su tutto il territorio nazionale, onde potere poi disporre l’indagine bancaria, sempre subordinata alla espressa autorizzazione rilasciata dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o dal Comandante della Guardia di Finanza.
Ci fu un momento in cui, addirittura, il progetto originario, nonostante la sua limitatissima portata, si pensò che potesse essere  destinato all’abbandono.
Invece ha avuto  un nuovo impulso nel 2006, grazie alla disposizione di cui all’articolo 37, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006, con la quale è stato previsto che “l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale”.
Ma alla fine del 2011, sotto la spinta della spasmodica ricerca di risorse necessarie per evitare al Paese il paventato default, il Governo Monti ha emanato il D.L. 16/12/2011 n.201 (il famoso decreto “Salva Italia”) con il quale è stato previsto l’obbligo, da parte di tutti gli operatori finanziari, non solo di comunicare i soggetti con i quali vengono intrattenuti rapporti finanziari, ma anche di indicare i relativi numeri, ossia i saldi iniziali e finali dei conti correnti e tutte le movimentazioni avvenute nell’anno, compresi i dati relativi ai conti deposito titoli, ai contratti di gestione patrimoniali, ai buoni fruttiferi, ai certificati di deposito, al totale dei pagamenti effettuati con carta di credito, e delle ricariche per carte prepagata, al numero di accessi alle casette di sicurezza.
In pratica, con questa disposizione, il segreto bancario ha avuto il colpo definitivo.
In base al recente decreto dell’Agenzia delle Entrate, i dati relativi al 2011 dovranno essere comunicati telematicamente entro il 31 ottobre 2013. Per quelli del 2012 il termine di presentazione è il 31 marzo 2014. A regime le comunicazioni dovranno essere presentate entro il 20 aprile dell’anno.
 

 
Agenzia Entrate. Indagine bancaria e tutela della privacy
 
Con lo stesso provvedimento il Direttore dell’Agenzia, anche per conformarsi alle espresse disposizioni del Garante della Privacy, si occupa anche di assicurare la necessaria riservatezza dei dati acquisiti, attraverso idonee misure, di carattere anche informatico, che garantiscano l’utilizzo corretto delle informazioni le quali, fino a qualche tempo fa, erano invece protette dal muro invalicabile del “segreto bancario”.
Così, al fine di garantire sicurezza e rispetto della privacy , le informazioni tra Agenzia delle Entrate e operatori finanziari,  viaggeranno tramite  Sid (Sistema di Interscambio flussi Dati) che costituisce il nuovo canale telematico di trasmissione dati dell’Agenzia dell’Entrate e che limita al massimo l’intervento dell’uomo, sia nella fase di acquisizione dei dati che in quella della elaborazione.
C’è da dire, comunque, che il filtro all’indagine bancaria costituito della preventiva autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza, non è venuto meno.
I dati conosciuti attraverso il SID, infatti, non potranno essere utilizzati tout court. Essi serviranno, infatti, a fare emergere situazioni di incongruenza tra i redditi dichiarati e le movimentazioni finanziarie acquisite.
Lo prevede, peraltro, il citato Decreto legge 201 del 2011 secondo il quale le informazioni vanno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti “a rischio di evasione” e, pertanto, come fonte di innesco di controlli più approfonditi da eseguire attraverso le normali modalità previste dalla vigente normativa in materia di accertamenti IVA ed Imposte Dirette.

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