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Atti tributari: sono nulli se non vengono notificati al destinatario

Atti tributari: sono nulli se non vengono notificati al destinatario

La Commissione tributaria di Roma ha annullato alcune cartelle esattoriali

CATANIA – Gli atti tributari, sia che riguardino accertamenti fiscali che cartelle esattoriali, devono essere necessariamente notificati al destinatario altrimenti sono nulli. Così ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha annullato una serie di cartelle esattoriali poiché consegnate solamente dal portinaio senza il successivo avviso del contribuente (sentenza. CTP di Roma n. 231/51/13).
Secondo i giudici della Commissione, infatti, la cartella consegnata in questo modo è da annullare “…in quanto è stata notificata non personalmente ma a persona diversa dal ricorrente … sotto il vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del DL 4 luglio 2006 n. 223 (cd. Decreto Bersani) in vigore dal 4 luglio 2006 che espressamente prevede che qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione”.
A seguito della predetta normativa, ne deriva che se il soggetto che riceve l’atto non è il destinatario (sia che si tratti del portinaio, di un vicino o di un parente) la procedura di notifica non si conclude, ma necessita di un ulteriore avviso che il notificatore deve inviare a mezzo raccomandata al contribuente contenente l’indicazione del soggetto al quale l’atto è stato consegnato.
 
A sostegno di quanto detto citiamo anche la sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, laddove i giudici dichiarano incostituzionali alcune norme riguardanti la notifica delle cartelle in caso di irreperibilità cd “relativa” (ossia quando il contribuente risulta temporaneamente assente dalla propria abitazione, art. 26, comma 3 del DPR 602/73) poiché “Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l’“effettiva conoscenza da parte del contribuente”, né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione “nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della […] amministrazione” finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)”.
Anche in questo caso, infatti, le norme non assicuravano la materiale conoscenza delle cartelle esattoriali.