Piccoli errori nei versamenti. Fisco finalmente più tollerante - QdS

Piccoli errori nei versamenti. Fisco finalmente più tollerante

Michela Forastieri

Piccoli errori nei versamenti. Fisco finalmente più tollerante

venerdì 09 Agosto 2013

Regole più tolleranti verso i contribuenti che sbagliano i conteggi e pagano meno del dovuto. Il 2 agosto l’Agenzia delle Entrate ha emanato apposita circolare, la n. 27

ROMA – Ecco, questa è una bella iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, sicuramente in linea con l’auspicata e, peraltro, pure annunciata, semplificazione degli adempimenti e con l’intento di instaurare un vero rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti.
Accadeva prima che il contribuente, tenuto versare a titolo di chiusura del suo rapporto fiscale una determinata somma, magari composta da tributo, sanzioni ed interessi, se sbagliava i conteggi e pagava anche un solo euro in meno, perdeva tutte le agevolazioni che la specifica tipologia di definizione comporta.
Per esempio, nel caso in cui decideva di pagare le imposte sui redditi avvalendosi del termine “lungo” con la maggiorazione dello 0,40%, se per caso sbagliava i conteggi vedeva considerato il suo pagamento tardivo, con applicazione della sanzione piena, senza alcuna possibilità di rimediare all’errore.
Accadeva pure che se il contribuente, che voleva avvalersi del ravvedimento operoso, non pagava entro il termine previsto dalla legge la somma esatta al centesimo (tributo, più interessi, più sanzione ridotta), era costretto a pagare poi la sanzioni intere, perdendo così l’agevolazione.
Capitava, pure, che se un contribuente voleva definire un accertamento con l’istituto dell’“acquiescenza”, dell’accertamento con adesione o con la “conciliazione giudiziale”, se versava qualcosa in meno vedeva considerato l’accertamento che gli era stato notificato definitivo, con la conseguenza che l’ufficio iscriveva a ruolo quanto ancora dovuto, comprese le sanzioni nella misura ordinaria.
Un comportamento, quello ora cennato, che non solo non teneva conto della buona fede del contribuente, ma nemmeno prendeva atto del così detto comportamento concludente, ossia dalla palese volontà dell’interessato di chiudere la pretesa fiscale, pur avendo pagato qualche soldino in meno.
Ora, però, l’Agenzia delle Entrate ci ripensa e, per la verità, dopo qualche risoluzione già favorevole al contribuente, ritiene di potere adottare regole più tolleranti verso coloro i quali commettono qualche errore ma che non lasciano dubbi sulla loro intenzione di chiudere la questione.
Lo scorso 2 agosto, infatti, L’Agenzia ha emanato un’apposita circolare, la n.27, cambiando definitivamente rotta rispetto al passato. Meglio tardi che mai!
Con questa circolare, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato, innanzitutto, la questione dell’insufficiente pagamento delle Imposte sui redditi entro il termine “lungo” (16 luglio anzicchè 16 giugno), chiarendo che il contribuente può regolarizzare la propria condotta avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” sanando l’insufficiente pagamento (tributo più maggiorazione dello 0,40%) entro i termini e con le modalità previste per l’integrazione agevolata del versamento con applicazione delle sanzioni ridotte. In questo modo, la somma pagata entro il 16 luglio viene considerata regolarmente pagata mentre la sanzione, quella ridotta a seguito del “ravvedimento”, resta applicabile solo sulla differenza.
Con riguardo ai pagamenti effettuati per avvalersi del “ravvedimento operoso”, con versamento insufficiente, la circolare precisa che la sanzione ordinaria del 30% e gli interessi devono essere applicati soltanto sulla somma residua. Inoltre, se ad essere inesatto è solo il conto delle sanzioni o degli interessi, il ravvedimento vale unicamente per la parte dell’imposta proporzionata a quanto complessivamente corrisposto. Con riguardo, poi, all’istituto della “definizione per acquiescenza” degli avvisi di accertamento, in caso di errori materiali o di calcolo nel versamento delle somme dovute, in base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.27, l’ufficio ha la facoltà di valutare la definizione come validamente perfezionata, tenendo conto della differenza tra il dovuto e quanto materialmente versato.
L’importo dovrà, infatti, essere tale da consentire di ritenere realmente fondata la volontà del contribuente di definire l’accertamento.
Sarà però necessario che il contribuente provveda all’integrazione di quanto ulteriormente dovuto per la definizione.
L’Agenzia, a tal proposito, ha ricordato quanto già chiarito con circolare n.65 del 2001, laddove ebbe ad affermare, con riguardo all’istituto dell’accertamento con adesione, che “In presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti, ovvero tardività nella prestazione della garanzia), nonchè in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità come sopra richiamati, l’Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto”. Attenzione, la circolare precisa che in caso di irrogazioni di sanzioni definitive il contribuente non può chiedere restituzione di quanto già pagato con l’applicazione delle vecchie regole. Gli Uffici, invece, abbandoneranno il contenzioso sulle questioni prima cennate, se già instaurato.

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