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Bollette telefoniche “salate”, rimborsato un non vedente

Bollette telefoniche “salate”, rimborsato un non vedente

Il gestore telefonico deve fornire idonea informativa dei servizi

CATANIA – Un non vedente, titolare di un contratto di telefonia mobile con la Tim, grazie ad una particolare convenzione con l’Unione italiana ciechi, credeva di scaricare suonerie gratuite, ma in realtà scaricava, a sua insaputa, suonerie e inviava sms a costi esorbitanti (più di 1.000 euro). Il ragazzo, originario di Catania, ha fatto causa e dopo tre anni ha vinto la sua battaglia.
 
L’utente riceveva sms – che il suo telefono cellulare trasformava in messaggi vocali – che lo invitavano a partecipare a un concorso in cui erano messe in palio alcune automobili. Per partecipare era necessario inviare sms a pagamento e rispondere a un quiz con quesiti abbastanza semplici: per ogni risposta veniva addebitato un costo. Inoltre, partecipando al concorso si acquistavano loghi e suonerie, ma non si scaricava la singola suoneria, bensì scattava un abbonamento che prevedeva addebiti dai costi variabili in relazione al tipo di suoneria scelta.
 
Pertanto il ragazzo ha fatto ricorso e il Giudice di Pace di Roma Alberto Rossi, dopo tre anni di battaglie (e il passaggio di giurisdizione da Catania a Roma, poiché il magistrato del capoluogo etneo si dichiarava “incompetente”), ha dato ragione all’utente stabilendo che il gestore ha gravemente disatteso l’obbligo di fornire al consumatore la dovuta idonea informativa sui servizi.
 
Il Codice del Consumo riconosce come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali. Il gestore convenuto ha gravemente disatteso l’obbligo di fornire al consumatore la dovuta idonea informativa sui servizi in questione. Tale violazione ha comportato la nullità delle relative clausole contrattuali con conseguente condanna del gestore telefonico a rimborsare all’utente le somme contestate (circa 1.000 euro) e alla rifusione delle spese processuali.
 
"La sentenza – afferma l’avvocato Maurizio Mariani, che ha assistito in giudizio l’utente –  conferma che il primo diritto negato al consumatore è quello all’informazione. Ed anche in questo caso l’azienda ha cercato di trincerarsi dietro adempimenti formali peraltro infondati e non provati. Denota poi una indiscriminata frenesia alla vendita di servizi aggiuntivi altamente costosi anche di fronte a contraenti doppiamente deboli come in questo caso perché si trattava di una persona non vedente”.