"Con questo disegno di legge vogliamo fornire uno strumento normativo di immediata efficacia ai sindaci i quali potranno avvalersi di una potestà di provvedimenti di immediata efficacia, con l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per governare, in maniera più flessibile rispetto ai rigidi schemi procedurali ordinari, situazioni di emergenza che provengono dalla costruzione di immobili in spregio alle leggi, da cui consegua un concreto rischio alla pubblica incolumità".
Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci presentando in sala stampa all’Ars il testo del disegno di legge che ha come titolo "provvedimenti urgenti dei sindaci in materia di abusivismo edilizio".
Il ddl, di due articoli, prevede che "con ordinanza contingibile e urgente, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, il sindaco dispone, nel rispetto delle vigente normativa in materia, l’immediato sgombero e l’interdizione all’uso di tutti gli immobili realizzati abusivamente: nella aree a pericolosità elevata e molto elevata, individuate dal Piano per l’assetto idrogeologico, nelle aree sottoposte a vincolo di in edificabilità assoluta che implichino rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica".
"La norma – prosegue il testo – si applica a tutti gli immobili realizzati abusivamente, anche se risulti presentata istanza di sanatoria non esitata alla data di entrata in vigore della legge".
E la "mancata adozione dell’ordinanza costituisce grave e persistente violazione di legge" ai fini della rimozione del sindaco ai sensi di legge.
E’ inoltre costituito "un fondo di rotazione di 1 milione di euro all’assessorato regionale Autonomie locali per i comuni che ne facciano richiesta di anticipazione finanziaria a favore delle famiglie destinatarie dei provvedimenti di sgombero per soddisfare l’urgente necessità abitativa per un periodo non superiore a 60 giorni susseguente allo sgombero e alla interdizione all’uso degli immobili".
"E’ fatto obbligo al Comune – conclude il testo – di recuperare l’anticipazione entro il primo esercizio successivo a quello dell’erogazione. Entro lo stesso termine il comune è comunque obbligato a versare alla Regione le somme anticipate per essere destinate alle stesse finalità".
