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Domicilio digitale, diritto esclusivo

Domicilio digitale, diritto esclusivo

La Pa deve comunicare con il cittadino solo tramite Cec-Pac (Cad art. 3 bis, co. 4 e L. del Fare art. 14). Vietato l’uso di qualsiasi altro mezzo di notifica, la carta non è più utilizzabile

La Pubblica amministrazione deve comunicare con il cittadino in possesso di Cec pac (Comunicazione elettronica certificata tra la Pa e il cittadino) solo tramite la stessa Cec Pac, che grazie alla legge del Fare (L. 98/13) è stata elevata a Domicilio digitale. Questa norma è contenuta nell’ultima versione del Codice dell’amministrazione digitale che stabilisce anche che “Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario” (art. 3 bis, comma 4).
Ma per tutti gli altri cittadini che non sono in possesso di domicilio digitale? In base all’art. 14 della legge del Fare gli potrà essere assegnato all’atto di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza. è previsto comunque un adeguamento graduale, considerato che il rapporto Ue Digital Scoreboard 2013, ha segnalato che la performance italiana è al di sotto della media Ue. (continua)