1) Criterio “storico”. Si paga l’88% dell’imposta relativa al mese di dicembre dell’anno 2012 (o relativa al quarto trimestre dello stesso anno nel caso di contribuenti trimestrali);
2) Criterio “previsionale”. Si paga l’88% dell’imposta che si prevede risulterà dovuta per il mese di dicembre di quest’anno (o con la dichiarazione annuale nel caso di contribuenti trimestrali);
3) Criterio delle “operazioni effettuate”. Consiste nel versamento della somma risultante da una speciale liquidazione d’imposta (IVA sulle operazioni attive meno IVA sulle operazioni passive), relativa al periodo 1 dicembre-20 dicembre del 2013 e, per i trimestrali, 1 ottobre-20 dicembre 2013, con l’obbligo di tener conto in questo caso, ai fini della determinazione dell’imposta “a valle”, non soltanto dell’IVA relativa alle operazioni effettuate in detto periodo e già registrate, ma anche di quella relativa alle operazioni non ancora fatturate e non ancora annotate sui registri non essendo scaduto il termine per l’emissione della fattura o per la registrazione.
Il mancato versamento di quanto ora dovuto a titolo di acconto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% e degli interessi, ferma restando, comunque, la possibilità dei ritardatari di fruire del così detto “ravvedimento operoso” secondo le diverse tipologie esistenti che tengono conto del ritardo con il quale viene pagato il tributo unitamente alla sanzione (ridotta) ed agli interessi.