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Interessi legali giù dal 2014. Il Mef li abbassa all’1%

Interessi legali giù dal 2014. Il Mef li abbassa all’1%

La flessione riguarda i casi di definizione agevolata o di “ravvedimento operoso”. Misura stabilita con decreto pubblicato nella Guri del 13 dicembre

ROMA – Passa dal 2,50 all’1 % la misura del tasso di interessi legali. La modifica è stata stabilita con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 dello scorso 13 dicembre.
Così come previsto articolo 2, comma 185, della legge 662/1996, se la modifica non fosse intervenuta entro il 15 dicembre, anche per l’anno successivo si sarebbe dovuta applicare la vecchia percentuale.
La variazione è collegata alla diminuzione del tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo. L’applicazione del tasso legale degli interessi non ha solo risvolti nell’ambito delle normali obbligazioni civilistiche.
Interessa, infatti, anche l’ambito tributario in quanto è prevista la corresponsione degli interessi legali nelle ipotesi in cui viene chiesta la rateizzazione delle somme da pagare quando ci si avvale dei diversi sistemi di definizione agevolata, nonchè nel caso di “ravvedimento operoso”.
In quest’ultimo caso, per esempio, nell’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, è previsto il pagamento della sanzione e degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione., dall’1 al 15 gennaio 2014.
Anche in ambito tributario, finalmente, si registra una, seppure limitata, flessione del carico degli interessi in caso di definizione agevolata o di pagamento tardivo.
Questa riduzione degli interessi in campo fiscale, però, se si tiene conto dell’attuale grave crisi economica e delle grosse difficoltà che i contribuenti avvertono nel pagare puntualmente il pesante carico tributario oggi esistente, non appare sufficiente.
Se da un lato, gli interessi pagati dallo Stato ai contribuenti in caso di tardivo pagamento dei rimborsi d’imposta sono pari al 2%, dall’altro, tutti gli interessi dovuti all’Amministrazione Finanziaria o all’Agente della Riscossione sono di gran lunga superiori e vanno dal 3,50 % al 5,2223%. Quest’ultima percentuale è quella che riguarda il pagamento dei tributi iscritti a ruolo dopo i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Sono questi interessi, principalmente, gli oneri che gonfiano il debito tributario delle persone che hanno difficoltà a pagare. Peraltro, anche se queste persone ne avessero chiesto la dilazione, gli interessi applicabili sarebbero stati sempre alti, pari al 4,50%.
è questo, quindi, il vero punto dolens della riscossione. Non basta eliminare le garanzie, alzare il limite per l’iscrizione ipotecaria, prevedere la non espropriabilità della casa di abitazione e l’impignorabilità dei beni strumentali dell’azienda. Occorre pure rivedere la misura degli interessi e dell’aggio spettante all’agente della riscossione, evitando che il debito tributario lieviti vertiginosamente, trovando però una soluzione che consenta di conciliare l’esigenza del recupero coattivo dei tributi non pagati, la tolleranza verso i contribuenti più deboli e la giusta remunerazione delle somme tardivamente pagate e del costo della riscossione spettante all’agente.
 
Non sarebbe male nemmeno se si tentasse di ordinare ed uniformare le numerose percentuali di interessi oggi esistenti (vedasi tabella). Sarebbe un’operazione di chiarezza e trasparenza che gioverebbe moltissimo al difficile rapporto oggi esistente tra il fisco ed i contribuenti per i quali risulta attualmente estremamente complicato conoscere l’importo degli interessi dovuti insieme al tributo.