PALERMO – L’accertamento è nullo se l’Amministrazione finanziaria non dimostra in giudizio di avere eseguito l’accesso presso l’abitazione del contribuente dopo avere adeguatamente motivato la richiesta di autorizzazione all’accesso di competenza del Procuratore della Repubblica. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28188 depositata il 17 dicembre 2013.
Si ricorda che uno dei più importanti principi costituzionali è quello dell’inviolabilità del domicilio di ogni cittadino (art. 14 della Costituzione). Fa eccezione a questo principio solo l’accesso motivato da esigenze di sanità e incolumità pubblica, oppure di natura economica e fiscale, ipotesi, queste ultime, regolate però da leggi speciali.
Si ricorda che uno dei più importanti principi costituzionali è quello dell’inviolabilità del domicilio di ogni cittadino (art. 14 della Costituzione). Fa eccezione a questo principio solo l’accesso motivato da esigenze di sanità e incolumità pubblica, oppure di natura economica e fiscale, ipotesi, queste ultime, regolate però da leggi speciali.
Seguendo questi principi, l’attuale normativa tributaria, principalmente quella in materia di Iva e di Imposte dirette, consente ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria e ai militari della Guardia di Finanza di accedere presso i locali dove il contribuente svolge attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, al fine di procedere all’effettuazione di tutti i controlli (ispezioni documentali, verificazioni e ricerche) utili al fine di verificare l’esatta osservanza delle norme tributarie e reprimere le eventuali violazioni. Per accedere in questi locali occorre soltanto la lettera d’incarico ai propri dipendenti del Capo dell’Ufficio o del Comandante del Reparto della Guardia di Finanza che ha disposto il controllo.
Diverso è il caso in cui, invece, particolari situazioni comportino l’esigenza di accedere in altri luoghi.
Può esserci, infatti, bisogno di accedere in locali diversi da quelli in cui il contribuente dichiara di svolgere attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, e addirittura può esserci pure bisogno di accedere presso locali adibiti anche oppure esclusivamente ad abitazioni.
Può esserci, infatti, bisogno di accedere in locali diversi da quelli in cui il contribuente dichiara di svolgere attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, e addirittura può esserci pure bisogno di accedere presso locali adibiti anche oppure esclusivamente ad abitazioni.
In questi casi le regole per l’accesso sono molto più rigorose. Nel rispetto delle legge costituzionale, infatti, la legge speciale (le disposizioni relative ai singoli tributi) consentono l’accesso in questi posti solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Inoltre, quando si tratta di locali diversi da quelli destinati all’esercizio dell’attività svolta, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica può essere rilasciata esclusivamente in presenza di gravi indizi di violazioni ed allo scopo di reperire documentazione ed altri elementi utili per dimostrare l’evasione.
In pratica, mentre il normale accesso nei locali di svolgimento dell’attività, seppure motivato dall’esigenza effettiva di indagini e controlli “sul luogo”, necessita solo dall’autorizzazione del Direttore dell’Ufficio o del Comandante della Guardia di Finanza, quello presso l’abitazione o presso locali “diversi” comporta prima la verifica dell’esistenza delle condizioni previste dalla legge per eseguirlo (la necessità di reperire documentazione e la presenza di gravi indizi di violazione) e poi l’ottenimento dell’autorizzazione della Procura della Repubblica.
In mancanza, questo accesso non si può effettuare e, se eseguito in difetto delle anzidette disposizioni, è irregolare e non può essere considerato utile per supportare adeguatamente il conseguente accertamento dell’Ufficio impositore.
L’ordinanza della Corte di Cassazione depositata lo scorso 17 dicembre conferma tale concetto, bocciando completamente un accertamento tributario fondato sulla base delle risultanze di un controllo fiscale eseguito presso il domicilio del contribuente senza che, nella fattispecie, fossero stati evidenziati i presupposti necessari per la richiesta da parte dell’Ufficio, e per il rilascio da parte del Magistrato, della prescritta autorizzazione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione depositata lo scorso 17 dicembre conferma tale concetto, bocciando completamente un accertamento tributario fondato sulla base delle risultanze di un controllo fiscale eseguito presso il domicilio del contribuente senza che, nella fattispecie, fossero stati evidenziati i presupposti necessari per la richiesta da parte dell’Ufficio, e per il rilascio da parte del Magistrato, della prescritta autorizzazione.
Anche in passato la Corte di Cassazione era stata molto garantista sull’argomento.
Qualche anno fà, per esempio, aveva annullato l’accertamento fondato sulle risultanze di una verifica fiscale eseguita a seguito di un accesso presso l’abitazione autorizzato dal Magistrato il quale aveva motivato il suo provvedimento soltanto con l’esistenza di un esposto anonimo (Cassazione Sezioni Unite n.16424 del 21/11/2002).
Qualche anno fà, per esempio, aveva annullato l’accertamento fondato sulle risultanze di una verifica fiscale eseguita a seguito di un accesso presso l’abitazione autorizzato dal Magistrato il quale aveva motivato il suo provvedimento soltanto con l’esistenza di un esposto anonimo (Cassazione Sezioni Unite n.16424 del 21/11/2002).
